19 marzo 2024

A proposito di prove equipollenti, strumenti compensativi, misure dispensative ed esami di Stato

Si addensano i quesiti che riguardano gli esami di Stato degli studenti con bisogni educativi speciali... È uno di quei casi che richiedono, per poter essere affrontati correttamente, di tenere presente la norma e muoversi, entro i suoi confini, attraverso le risorse della didattica e il paradigma del diritto all’istruzione da assicurare. 
I criteri generali della valutazione, la valutazione e la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione nonché la disciplina degli esami di Stato sono dettati dal Dlgs 13 aprile 2017, n. 62. La valutazione in generale, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 62/2017, «ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento» degli alunni; «ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo», «documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno»; «è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida»; «è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa»; adotta «modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico». Seguire questi criteri è il miglior modo non solo per impostare correttamente una valutazione educativa, ma per prevenire o rintuzzare ogni tentativo di contenzioso. 
Per gli alunni con BES sono disposte per norma delle azioni positive che adattano la valutazione alla specificità dei casi, fermo restando, in corso d’anno, la libertà dei docenti di applicarle, motivatamente, alla peculiarità del singolo alunno. Del tema ho parlato ampiamente, assieme a Salvatore Milazzo, nelle nostre Istituzioni di diritto scolastico
Le cose cambiano e diventano più formali agli esami di Stato. La normativa prevede espressamente, per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento, dei possibili adattamenti, mentre per alunni con PEI dovuti ad altri BES non certificati, soccorrono l’ordinanza annuale o la tradizionale nota dell’amministrazione. 

Alunni con disabilità
Ai sensi dell’art. 11, commi 5 e 6, del Dlgs 62/2017,  gli alunni con disabilità «sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo individualizzato… la sottocommissione, sulla base del PEI, prendendo a riferimento le attività svolte, le valutazioni effettuate e l’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunna o dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale». L’attestato di credito formativo, «comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione», è rilasciato esclusivamente agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami.
La partecipazione agli esami di Stato del secondo ciclo è disciplinata all’art. 20, commi 1-7. Spetta, innanzitutto, al consiglio di classe (comma 1) stabilire «la tipologia delle prove d’esame e se le stesse hanno valore equipollente all’interno del piano educativo individualizzato». Sulla scorta di questa preventiva determinazione, spetta poi alla commissione (comma 2) predisporre eventualmente prove differenziate che, ove di valore equipollente, «determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione». Nel caso in cui il PEI dell’alunno sia, in una o più discipline, differenziato, e le prove conseguentemente non equipollenti, è «rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l’indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame».

Alunni con DSA
Per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell’art. 11, comma 11, la commissione può riservare agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari e consentire l’adozione di strumenti compensativi, sempre che siano previsti dal PDP. Per gli alunni dispensati dalla prova scritta in lingua straniera, la sottocommissione stabilisce (comma 12) «modalità e contenuti della prova orale sostitutiva», fermo restando (comma 13), per gli alunni esonerati integralmente dall’insegnamento delle lingue straniere, l’esonero dalla relativa prova che però consente comunque il conseguimento del diploma. Del tutto analoghe le disposizioni relative al secondo ciclo (art. 20, commi 11 e 12) 47. Resta fermo che l’esonero dall’insegnamento e dalle corrispettive prove di lingua straniera comporta un percorso didattico differenziato e dunque il rilascio dell’attestato di credito formativo. 

Prove equipollenti, misure dispensative e strumenti compensativi
Per quanto concerne le prove equipollenti, le misure dispensative e gli strumenti compensativi hanno valore di indicazione perentoria e vigente le Linee guida allegate al DI 182/2020 (recentemente modificato, ma si cita SEMPRE il testo oggetto di modifica, non il testo modificativo…) e, per i PDP, le Linee guida allegate al DM 12 luglio 2011.
In linea generale, e per riassumere,
  • le prove equipollenti sono prove diverse da quelle somministrate al resto della classe e sono chiamate a valutare il livello di raggiungimento degli apprendimenti previsti per come eventualmente adattati nel PEI.
Andiamo da una “riduzione” degli item alla diversificazione della prova (es. prove strutturate o semistrutturate al posto di prove aperte, etc). Ciò che determina l’equipollenza è la «materia», gli apprendimenti oggetto della prova che corrispondono, anche se semplificati, alla prova normale. 
Le misure dispensative sono uno degli strumenti di equipollenza: dispenso da una parte della prova, o sostituisco uno scritto con un orale, o viceversa… a seconda della PERSONA alunno.
Altra cosa, l’utilizzo di strumenti compensativi, i quali «compensano» l’eventuale disturbo, senza facilitare il compito all'alunno: tra gli strumenti, il PC, la calcolatrice, il lettore vocale, le mappe concettuali, l’attribuzione di tempi ulteriori per lo svolgimento della verifica. Per un elenco non esaustivo, rinvio per l’appunto ai due decreti indicati. 
Attenzione: perché gli strumenti compensativi possono essere usati SIA con le «verifiche identiche» (per usare la definizione del PEI) SIA con le verifiche «equipollenti». 
La progettazione accurata dei PEI e dei PDP, il rinvio attento alle norme applicate (Linee guida) sono gli strumenti migliori per prevenire o risolvere eventuali conflitti nelle commissioni relative alla secondaria di secondo grado. Inutile, da questo punto di vista, farsi venire «ansie preventive». Se il PEI e il PDP sono stati ben progettati, non c’è nulla da temere. E, nel caso di problemi, si richiede il pronto intervento degli ispettori di vigilanza. 

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