30 dicembre 2023
28 dicembre 2023
Nel centenario della Riforma Gentile... una lezione dal passato?
17 dicembre 2023
Concorso ordinario 2023: raccomandazioni e precisazioni
"Articolo 4 (Requisiti di ammissione al concorso)1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, congiuntamente, dei seguenti titoli:i. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;ii. abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.2. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di insegnante tecnico-pratico i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dell’abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso o dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso, ovvero di analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.3. Fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, la partecipazione al concorso per i posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è consentita a coloro che nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento."
1. Chi ha avuto accesso con i 24 CFU svolgerà un percorso di abilitazione di 36 CFU, all'esito positivo del quale (prova scritta e orale) sarà assunto in ruolo e affronterà il percorso di formazione e prova: ciò ai sensi del combinato disposto tra il comma 1 ultimo periodo e il comma 4, secondo periodo dell'articolo 18-bis del dLGS 59/2017.2. Chi ha avuto accesso con i tre anni di servizio svolgerà un percorso di abilitazione in 30 CFU, ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del DPCM, all'esito positivo del quale sarà assunto in ruolo e affronterà il percorso di formazione e prova, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del dLGS 59/2017: "I vincitori del concorso che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri, a carico dei partecipanti".
Chi si trova nella condizione di dover scegliere il titolo di accesso, perché in possesso tanto del requisito della triennalità quanto dei 24 CFU, valuti attentamente quale titolo inserire, perché a seconda della sua scelta (non reversibile...) il suo percorso sarà sia pur leggermente diverso.
Infine e importante: i titoli di servizio svolti durante i percorsi di abilitazione, in assenza di esclusioni esplicite da parte del complesso normativo, io li dichiarerei. A differenza infatti del riconoscimento forfettario dei 12 punti per anno di durata legale del corso previsti per le GPS, qui non vi è alcuna previsione specifica, esplicita o implicita.
PS: non è mia intenzione entrare nel merito delle scelte compiute, che le condivida o meno. Indirizzo politico e azione amministrativa è opportuno che adempiano ai loro ruoli in maniera distinta. E questo è il momento dei chiarimenti, non delle polemiche.
02 dicembre 2023
A proposito di prove equipollenti...
Sono stato appena richiesto di un parere... che forse è il caso di condividere "in stralcio", visto che non è la prima segnalazione in merito che ricevo... L'immagine del "maestro Miyagi" non è casuale... il suo "dai la cera, togli la cera.Non dimenticare il respiro" è didattica pura.
Come,
per l’appunto, nel caso che mi propone, che riguarda le “prove equipollenti”…
termine giuridico, fissato per gli alunni con disabilità sin dagli anni 70 e,
in ultimo, dal d.lgs 62/2017 e dal dPR 122/2009 (caro al mio cuore, perché ne
coordinai la stesura). Le “prove equipollenti” sono, a tutti gli effetti, prove
che, pur diverse da quelle cui è sottoposto il resto della classe, vanno a
verificare il raggiungimento degli stessi apprendimenti.
Una
premessa è necessaria… la predisposizione di prove equipollenti, o
l’assegnazione di misure dispensative o strumenti compensativi, al di là della
specifica progettazione nei PEI (o nei PDP), rientra a pieno titolo, più
ampiamente, nella libertà di insegnamento. Per paradosso, se un docente volesse
dare a una classe di 24 alunni 24 prove diverse, potrebbe tranquillamente
farlo, e non c’è collegio docenti o dirigente scolastico che potrebbe impedirglielo,
al netto, ovviamente, di eventuali “prove comuni” decise dal collegio stesso.
La
norma fissa esclusivamente le prove e i correlati momenti di verifica
“formalizzati”, si tratti di prove Invalsi o di esame di Stato. Ciò che però
negli altri casi è libertà dell’insegnante, per quanto concerne gli alunni con
PEI (o PDP, già che ci siamo) costituisce una “azione positiva” che, nel
momento in cui è ricompresa nel PEI (o PDP) rappresenta un obbligo. Il GLO
decide, i docenti applicano, a seconda dei casi.
Tra
la ridda di disposizioni, note e circolari, che le risparmio, hanno invece
valore di indicazione perentoria e vigente le Linee guida allegate al DI
182/2020 (recentemente modificato, ma si cita SEMPRE il testo oggetto di
modifica, non il testo modificativo…) e, per i PDP, le Linee guida allegate al
DM 11 luglio 2011.
La
invito, come sempre, alla consultazione dei testi, a seconda dei casi, da
condividere anche con i colleghi.
In
linea generale, e per riassumere,
- le prove equipollenti sono, come detto, prove diverse da quelle
somministrate al resto della classe, chiamate a valutare il livello di
raggiungimento degli apprendimenti previsti per come eventualmente
adattati nel PEI.
Andiamo
da una “riduzione” degli item alla diversificazione della prova (es. prove
strutturate o semistrutturate etc). Ciò che determina l’equipollenza è la
“materia”, gli apprendimenti oggetto della prova che corrispondono, anche se
semplificati, alla prova normale. Ciò può riguardare anche il complesso di un
percorso: se Caio non ha raggiunto il livello precedente (per semplicità, A),
la prova di Caio può riguardare per l’appunto A, mentre il resto della classe
fa B. L’obiettivo è l’allineamento finale… cioè che anche Caio raggiunga
poniamo C. Le misure dispensative sono uno degli strumenti di equipollenza:
dispenso da una parte della prova, o sostituisco uno scritto con un orale, o
viceversa… a seconda mi raccomando della PERSONA alunno.
Altra
cosa, l’utilizzo di strumenti compensativi, i quali “compensano”
l’eventuale disturbo, senza “facilitare” il compito: tra gli strumenti, il PC,
la calcolatrice, il lettore vocale, le mappe concettuali, l’attribuzione di
tempi ulteriori per lo svolgimento della verifica etc. Per un elenco non
esaustivo, la rinvio per l’appunto ai due decreti che le ho indicato. Ma il
principio è lo stesso che vi indicavo a lezione.
Attenzione:
perché gli strumenti possono essere usati SIA con le “verifiche identiche” (per
usare la definizione del PEI) sia con le verifiche equipollenti.
Per gli esempi ho usato la secondaria di II grado, che è il caso più complesso; ma le progettazioni vanno COMUNQUE dettagliate. Il PEI rappresenta un documento di lavoro che poi "passa" da scuola a scuola. Un PEI malfatto o omissivo, pregiudica poi il percorso successivo.
Se
Tizio, per svolgere le verifiche poniamo di fisica, usa mappe concettuali e
calcolatrice, ma le verifiche sono identiche, si barra sul PEI la voce “A”, si
declinano gli strumenti e stop.
Se le
verifiche sono equipollenti, perché Caio segue in quella disciplina un percorso
personalizzato “in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento “, si
barra la voce B e si declinano eventualmente gli strumenti.
Il
percorso C di Sempronio vede, a fronte di un percorso didattico differenziato,
ovviamente verifiche NON equipollenti. Ma si dettaglia comunque, sempre, cosa Sempronio usa.
Attenzione perché va segnata PER OGNI
DISCIPLINA la progettazione adottata: se della classe, personalizzata,
differenziata… Mevio, infatti, potrebbe seguire un percorso della classe in
educazione motoria e arte, personalizzato in italiano e inglese, differenziato
in matematica e fisica, e via discorrendo.
Raccomando
comunque di LEGGERE “in corso d’opera” le Linee guida alla compilazione dei
PEI, che stanno ai PEI come le istruzioni IKEA stanno al mobile IKEA: senza
istruzioni, il mobile non lo monta…
Un
caro saluto!
Le parole della disabilità: finalmente si fa ordine
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