17 dicembre 2023

Concorso ordinario 2023: raccomandazioni e precisazioni



Più che un post informativo, è un post di raccomandazioni... in queste ore vedo parecchi riassunti correre per il web... e ricordo ciò che ripeto sempre, come un mantra, ai miei studenti: quando si partecipa a una procedura, occorre SEMPRE per prima cosa guardare la normativa. Il web nelle sue varie declinazioni (pagine dedicate, social assortiti) NON è fonte di cognizione; i riassunti NON sono fonti normative, specie quando evitano di citare le disposizioni. Si tratti di GPS, mobilità, stesura del PEI, concorsi, occorre andare direttamente alle fonti. In attesa che il MIM pubblichi la consueta pagina negli "Approfondimenti" con le relative eventuali FAQ, e visto che le ricerche sul web presentano una ridda di bigini e non le fonti, mi sembra opportuno offrirvi un collegamento alla normativa del concorso infanzia e primaria, per i posti comuni e di sostegno, e alla normativa del concorso secondaria di primo e secondo grado, per i posti comuni e di sostegno. Inoltre, per chi partecipa al concorso su posto comune per secondaria di primo e secondo grado, è opportuno guardare il DPCM 4 agosto 2023 sulle abilitazioni. Anche sulla compilazione telematica della domanda, il MIM ha pubblicato una guida per infanzia e primaria e una guida per la secondaria di primo e secondo grado. Un poco lunghette, ma vale la pena tenerle sottomano, anche se l'applicazione dovrebbe essere piuttosto chiara. Compilare bene la domanda ed evitare trucchi o addirittura falsi, magari suggeriti dall'esperto di turno, aiuta tutti a vivere nella certezza del diritto e rende più rapido il lavoro dell'amministrazione.
Siccome in queste ore la particolare attenzione è sulle domande di partecipazione e sui titoli di accesso, su questo terreno occorre fare qualche precisazione.
Primo, i titoli di accesso vanno posseduti tassativamente entro il termine di presentazione delle domande, fissato per 9 gennaio 2024 ore 23:59. Non è prevista alcuna forma di accesso con riserva per chi stia conseguendo il titolo.
Secondo, se sui posti di sostegno e sui posti comuni di primaria e infanzia i titoli di accesso sono cristallini (se un avvocato millanta possibilità di ricorso, gli chiederei di mostrare l'elenco delle sentenze in merito prima di sganciare un euro... e non aggiungo altro), sui posti comuni della secondaria di primo e secondo le cose sono complesse. Per questo è NECESSARIO consultare direttamente il bando specifico e in particolare l'articolo 4, commi 1, 2 e 3:
"Articolo 4 (Requisiti di ammissione al concorso)
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, congiuntamente, dei seguenti titoli:
i. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
ii. abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
2. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di insegnante tecnico-pratico i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dell’abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso o dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso, ovvero di analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
3. Fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, la partecipazione al concorso per i posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è consentita a coloro che nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento."
La prima considerazione è che è "saltata", con le modifiche introdotte dal decreto-legge  30 aprile 2022 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la possibilità di partecipare per i soggetti in possesso di altra abilitazione. Caso tipico, insegnanti di infanzia e primaria in possesso del titolo di accesso a una classe di concorso della secondaria. 
Seconda considerazione. Il concorso, per i soggetti di cui al comma 3, NON è abilitante, ma consente di accedere a percorsi di abilitazione. I vincitori saranno infatti assunti in prima battuta con un contratto a tempo determinato. 
1. Chi  ha avuto accesso con i 24 CFU svolgerà un percorso di abilitazione di 36 CFU, all'esito positivo del quale (prova scritta e orale) sarà assunto in ruolo e affronterà il percorso di formazione e prova: ciò ai sensi del combinato disposto tra il comma 1 ultimo periodo e il comma 4, secondo periodo dell'articolo 18-bis del dLGS 59/2017.
2. Chi ha avuto accesso con i tre anni di servizio svolgerà  un percorso di abilitazione in 30 CFU, ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del DPCM, all'esito positivo del quale sarà assunto in ruolo e affronterà il percorso di formazione e prova, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del dLGS 59/2017: "I vincitori del concorso che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri, a carico dei partecipanti".  

Chi si trova nella condizione di dover scegliere il titolo di accesso, perché in possesso tanto del requisito della triennalità quanto dei 24 CFU, valuti attentamente quale titolo inserire, perché a seconda della sua scelta (non reversibile...) il suo percorso sarà sia pur leggermente diverso.

Infine e importante: i titoli di servizio svolti durante i percorsi di abilitazione, in assenza di esclusioni esplicite da parte del complesso normativo, io li dichiarerei. A differenza infatti del riconoscimento forfettario dei 12 punti per anno di durata legale del corso previsti per le GPS, qui non vi è alcuna previsione specifica, esplicita o implicita. 

PS: non è mia intenzione entrare nel merito delle scelte compiute, che le condivida o meno. Indirizzo politico e azione amministrativa è opportuno che adempiano ai loro ruoli in maniera distinta. E questo è il momento dei chiarimenti, non delle polemiche. 

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