Concorso ordinario 2023: raccomandazioni e precisazioni
Più che un post informativo, è un post di raccomandazioni... in queste ore vedo parecchi riassunti correre per il web... e ricordo ciò che ripeto sempre, come un mantra, ai miei studenti: quando si partecipa a una procedura, occorre SEMPRE per prima cosa guardare la normativa. Il web nelle sue varie declinazioni (pagine dedicate, social assortiti) NON è fonte di cognizione; i riassunti NON sono fonti normative, specie quando evitano di citare le disposizioni. Si tratti di GPS, mobilità, stesura del PEI, concorsi, occorre andare direttamente alle fonti. In attesa che il MIM pubblichi la consueta pagina negli "Approfondimenti" con le relative eventuali FAQ, e visto che le ricerche sul web presentano una ridda di bigini e non le fonti, mi sembra opportuno offrirvi un collegamento alla normativa del concorso infanzia e primaria, per i posti comuni e di sostegno, e alla normativa del concorso secondaria di primo e secondo grado, per i posti comuni e di sostegno. Inoltre, per chi partecipa al concorso su posto comune per secondaria di primo e secondo grado, è opportuno guardare il DPCM 4 agosto 2023 sulle abilitazioni. Anche sulla compilazione telematica della domanda, il MIM ha pubblicato una guida per infanzia e primaria e una guida per la secondaria di primo e secondo grado. Un poco lunghette, ma vale la pena tenerle sottomano, anche se l'applicazione dovrebbe essere piuttosto chiara. Compilare bene la domanda ed evitare trucchi o addirittura falsi, magari suggeriti dall'esperto di turno, aiuta tutti a vivere nella certezza del diritto e rende più rapido il lavoro dell'amministrazione."Articolo 4 (Requisiti di ammissione al concorso)1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, congiuntamente, dei seguenti titoli:i. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;ii. abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.2. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di insegnante tecnico-pratico i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dell’abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso o dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso, ovvero di analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.3. Fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, la partecipazione al concorso per i posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è consentita a coloro che nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento."
1. Chi ha avuto accesso con i 24 CFU svolgerà un percorso di abilitazione di 36 CFU, all'esito positivo del quale (prova scritta e orale) sarà assunto in ruolo e affronterà il percorso di formazione e prova: ciò ai sensi del combinato disposto tra il comma 1 ultimo periodo e il comma 4, secondo periodo dell'articolo 18-bis del dLGS 59/2017.2. Chi ha avuto accesso con i tre anni di servizio svolgerà un percorso di abilitazione in 30 CFU, ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del DPCM, all'esito positivo del quale sarà assunto in ruolo e affronterà il percorso di formazione e prova, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del dLGS 59/2017: "I vincitori del concorso che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri, a carico dei partecipanti".
Chi si trova nella condizione di dover scegliere il titolo di accesso, perché in possesso tanto del requisito della triennalità quanto dei 24 CFU, valuti attentamente quale titolo inserire, perché a seconda della sua scelta (non reversibile...) il suo percorso sarà sia pur leggermente diverso.
Infine e importante: i titoli di servizio svolti durante i percorsi di abilitazione, in assenza di esclusioni esplicite da parte del complesso normativo, io li dichiarerei. A differenza infatti del riconoscimento forfettario dei 12 punti per anno di durata legale del corso previsti per le GPS, qui non vi è alcuna previsione specifica, esplicita o implicita.
PS: non è mia intenzione entrare nel merito delle scelte compiute, che le condivida o meno. Indirizzo politico e azione amministrativa è opportuno che adempiano ai loro ruoli in maniera distinta. E questo è il momento dei chiarimenti, non delle polemiche.
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