Valutazione alla primaria e giudizi sintetici. Continuità, novità, cose da fare e cose da NON fare
Quando sul sistema scolastico arriva un'innovazione, di
qualsiasi tipo, forma o colore essa sia, occorre fare tre cose.
- LEGGERE DIRETTAMENTE il testo o i testi giuridici che la determinano. Punto. Sembra scontato, ma non lo è... tutti, o quasi, partono non dai testi, dalla norma così come è, ma dai riassuntini, dai comunicati stampa, dai pareri... e immancabilmente sbagliano;
- VERIFICARE, sulla base dei testi e non di robe orecchiate (da evitare tassativamente i gruppi wap...) cosa effettivamente cambia e cosa no;
- capire cosa eventualmente va fatto (o sarebbe opportuno fare) e come, in base al ruolo che si ricopre.
L’Ordinanza del Ministro 9 gennaio 2025, n 3, l’Allegato A, che descrive i vari giudizi, la Nota di trasmissione dell'amministrazione vanno LETTI... Se non lo si è fatto, lo si faccia prima di proseguire...
✒ Cosa cambia nella valutazione alla primaria?
In una breve scheda ho «fissato» alcuni aspetti rilevanti.
- Primo, la valutazione periodica e finale alla scuola primaria passa dai livelli «avanzato, intermedio, di base, in via di prima acquisizione», ai più consueti giudizi sintetici «ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente»: una scala che, a ben vedere, corrisponde ai voti numerici, in una gamma che va dal 10 al "5 o inferiore".
- Secondo, la valutazione periodica e finale è complessiva sui livelli di apprendimento disciplinare e non sugli «obiettivi di apprendimento» scelti, per ogni disciplina, tra quelli più significativi. Come specificato dalla Nota, le istituzioni scolastiche POSSONO aggiungere gli obiettivi di apprendimento alla scheda.
L’allegato A correla ciascun giudizio sintetico a una descrizione generale, che punta su alcuni criteri: come riportato nella Nota, «(1) la padronanza e l’utilizzo dei contenuti disciplinari, delle abilità e delle competenze maturate, (2) l’uso del linguaggio specifico, (3) l’autonomia e la continuità nello svolgimento delle attività anche in relazione al grado di difficoltà delle stesse, (4) la capacità di espressione e rielaborazione personale». La Nota offre anche alcuni esempi di come aggiungere gli obiettivi di apprendimento. Ma è un ambito sul quale forse sarà bene attendere le nuove Indicazioni Nazionali che, comportando la revisione dei curricoli di istituto, avranno ovviamente ricadute anche sugli obiettivi di apprendimento.
✒ Cosa NON cambia?
- Primo, è confermato e riaffermato lo «scopo» della valutazione (di TUTTA la valutazione), che non è meramente sommativo. Articolo 2, comma 1: «La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze». È giustamente ripresa la formula giuridica utilizzata dal dlgs 62/2017 ed è confermata una linea di continuità, espressa già dal dPR 122/2009, che afferma il valore educativo della valutazione. Alcune funzioni (la funzione per l’apprendimento, la funzione dell’apprendimento, la funzione formativa) e alcune caratteristiche (la trasparenza e la tempestività) ci devono sempre essere. La Nota parla, giustamente, di «valutazione per l’apprendimento, che utilizza le informazioni rilevate anche per adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni». Paradossalmente, è proprio il «voto», qualsiasi sia la scala ordinale scelta, ad essere obbligatorio solo nella valutazione periodica e finale… mentre ad essere obbligatori nella valutazione in itinere sono proprio gli elementi descrittivi che invece spesso mancano...
- Secondo, è confermato (articolo 3, comma 4), inequivocabilmente, che «la valutazione in itinere resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano agli alunni, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati». Tradotto in soldoni, scegliere la scala ordinale tra numero/giudizio sintetico/livello/lettera/stelline/emoticon, o scegliere di non usare alcuna scala, o di farlo quando lo si ritenga opportuno, è affare del docente e SOLO del docente che deve scegliere anche rispetto alla tipologia prova. È un ambito dove, a mio avviso, il collegio docenti non può e non deve entrare, perché si andrebbe a ledere una competenza professionale contrattualmente delineata e una libertà costituzionalmente garantita. Oltre a fare spesso disastri e a complicare il semplice attraverso l’inutile.
✒ E ora? Chi fa cosa?
Detto che le modifiche vanno apportate a decorrere dall’ultimo
periodo didattico del presente anno scolastico, ovvero a partire dalla
valutazione finale dell’anno scolastico 2024/2025, questi mesi possono essere l’occasione
per tutti per tornare sulla valutazione quale aspetto cruciale del fare scuola.
Va anche tenuto conto che è in atto un processo di revisione delle IN 2012 (di cui non ci sono notizie… ma sarebbe opportuno, per la quiete e la progettazione di tutti, avere una sia pur vaga idea delle scadenze…) per cui avventurarsi sui curricoli appare l'ultima delle necessità.
Vediamo il «che fare» da due punti di vista diversi.
Il primo è quello del dirigente scolastico. Se si muove per
«adempiere», già non ci siamo. Aggiornare i registri elettronici, ad esempio, significa non solo aggiornare gli scrutini, ma spazzare via tutto il ciarpame inutile:
ad esempio, l’imposizione di particolari scale nella valutazione in itinere è
ILLEGITTIMA; sistemi più o meno barocchi di calcoli della media solo ILLEGITTIMI... Ricordo che il DS è il custode della legalità…
Se il DS è a digiuno in tema di valutazione o se tutto ciò che
si ha è un’infarinatura di dubbia qualità, si aggiorna e si forma per primo… ma non
sull’OM… si deve partire dalle basi… IN 2012 (al momento... poi, le nuove quando saranno emanate) e valutazione del primo ciclo.
Possibilmente scegliendo percorsi di qualità… e ricordandosi che occorre partire
dal semplice (io uso molto il testo di Cristiano Corsini, La valutazione che educa, ma ci sono altre proposte).
La vera partita però è un'altra … come sono messi i miei team e i miei Consigli di classe? me lo sono mai chiesto? Attenzione… come sono messi davvero… uno sguardo ai curriculum dei docenti già
dice molto, ma non tutto (quanto l’abitudine rovini i migliori è dato noto…). Perché
nella marea di proposte o imposizioni formative spesso a mancare sono le basi…
qualcuno le ha, qualcuno no, qualcuno le deve rinfrescare… ma occorre sempre partire
da una diagnosi… e la diagnosi parte dalle classi: chi svolge una valutazione
educativa? Chi svolge una valutazione DISeducativa (che è normativamente
illegittima… e apre quella sì le porte ai TAR)? E attenzione: ho parlato di
team e consigli di classe perché le basi per una valutazione corretta sono
IDENTICHE per i vari gradi… (dlgs 62/2017) ed è ottuso non coinvolgere i
docenti dell’intero primo grado in percorsi di lavoro comuni.
In conclusione, anche l’amministrazione MIM potrebbe metterci del suo. Difficilmente una novità normativa è accompagnata come dovrebbe e potrebbe essere. Forse non tutti sanno che sulla previgente ordinanza alcune centinaia di maestre e maestri sono stati selezionati e formati. Maestre e maestri in servizio, aggiungo… niente espertoni, niente distaccati secolari. Una risorsa professionale che è stata lasciata lì e un modello di accompagnamento al cambiamento inopinatamente interrotto. Ora, cosa costerebbe agli USR «richiamarli» e «aggiornarli», avendo così delle persone pronte ad aiutare le istituzioni scolastiche?
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