Valutazione alla primaria e giudizi sintetici. Continuità, novità, cose da fare e cose da NON fare

Quando sul sistema scolastico arriva un'innovazione, di qualsiasi tipo, forma o colore essa sia, occorre fare tre cose. 

  • LEGGERE DIRETTAMENTE il testo o i testi giuridici che la determinano. Punto. Sembra scontato, ma non lo è... tutti, o quasi, partono non dai testi, dalla norma così come è, ma dai riassuntini, dai comunicati stampa, dai pareri... e immancabilmente sbagliano; 
  • VERIFICARE, sulla base dei testi e non di robe orecchiate (da evitare tassativamente i gruppi wap...) cosa effettivamente cambia e cosa no;
  • capire cosa eventualmente va fatto (o sarebbe opportuno fare) e come, in base al ruolo che si ricopre.

Diamo dunque l’Ordinanza Ministeriale e l’Allegato A, che descrive i vari giudizi, per letti (non sono stati ancora protocollati, ma i testi sono questi…). Se non lo si è fatto, lo si faccia prima di proseguire... 

✒ Cosa cambia nella valutazione alla primaria?

In una breve scheda ho «fissato» alcuni aspetti rilevanti (in attesa di una videolezione, dedicata alle mie maestre di ieri e oggi, che allestirò a OM protocollata).

  • Primo, la valutazione periodica e finale alla scuola primaria passa dai livelli «avanzato, intermedio, di base, in via di prima acquisizione», ai più consueti giudizi sintetici «ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente»: una scala che, a ben vedere, corrisponde ai voti numerici, in una gamma che va dal 10 al "5 o inferiore".
  • Secondo, la valutazione periodica e finale è complessiva sui livelli di apprendimento disciplinare e non sugli «obiettivi di apprendimento» scelti, per ogni disciplina, tra quelli più significativi. Nessuno vieta alle scuole di aggiungerli. Ma non è obbligatorio farlo.

L’allegato A correla ciascun giudizio sintetico a una descrizione generale, che punta su alcuni criteri: 1. il grado di complessità delle situazioni che un alunno è in grado di affrontare; 2. il grado di autonomia e consapevolezza con cui le affronta; 3. l’utilizzo delle conoscenze, abilità, competenze disciplinari; 4 la capacità di esprimersi. Consiglio ai miei maestri e alle mie maestre: la valutazione periodica e finale è sempre COMPLESSIVA. Non è il risultato di una singola prova o, peggio di sento, della «media delle prove», che è un ORRORE didattico e giuridico, ma di come Tizio, Caio, Sempronio sono andati complessivamente.

✒ Cosa NON cambia?

  • Primo, è confermato e riaffermato lo «scopo» della valutazione (di TUTTA la valutazione), che non è meramente sommativo. Articolo 2, comma 1: «La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze». È giustamente ripresa la formula giuridica utilizzata dal dlgs 62/2017 ed è confermata una linea di continuità, espressa già dal dPR 122/2009, che afferma il valore educativo della valutazione. Alcune funzioni (la funzione per l’apprendimento, la funzione dell’apprendimento, la funzione formativa) e alcune caratteristiche (la trasparenza e la tempestività) ci devono sempre essere. Paradossalmente, è proprio il «voto», qualsiasi sia la scala ordinale scelta, ad essere obbligatorio solo nella valutazione periodica e finale… e dunque…
  • Secondo, è confermato (articolo 3, comma 4), inequivocabilmente, che «la valutazione in itinere resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano agli alunni, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati». Tradotto in soldoni, scegliere la scala ordinale tra numero/giudizio sintetico/livello/lettera/stelline/emoticon, o scegliere di non usare alcuna scala, o di farlo quando lo si ritenga opportuno, è affare del docente e SOLO del docente che deve scegliere anche rispetto alla tipologia prova. È un ambito dove, a mio avviso, il collegio NON può e non deve entrare, perché si andrebbe a ledere una competenza professionale contrattualmente delineata e una libertà costituzionalmente garantita. Oltre a fare spesso disastri e a complicare il semplice attraverso l’inutile.
La «sintesi» ordinale, la funzione sommativa può anche non esserci, nella valutazione in itinere, ma ciò che DEVE esserci è una «scheda» che spieghi all’alunno qual è stato il grado di raggiungimento del risultato atteso, quali sono stati gli errori, quali gli apprendimenti da consolidare e approfondire, quali invece sono stati pienamente colti. In caso contrario, si verrebbe meno allo scopo della valutazione: come posso migliorare, se non so cosa e come ho sbagliato? Devo dire che proprio questo è l’aspetto spesso lacunoso della valutazione in itinere, laddove la prassi è la sottolineatura dell’errore, eventualmente la correzione a latere, ma un vuoto cosmico sul perché e sul come apprendere dall’errore. Ed è invece solo riempiendo quel vuoto che la valutazione assume anche una funzione orientativa.

✒ E ora? Chi fa cosa?

Detto che le modifiche vanno apportate a decorrere dall’ultimo periodo didattico del presente anno scolastico, ovvero a partire dalla valutazione finale dell’anno scolastico 2024/2025, questi mesi possono essere l’occasione per tutti per tornare sulla valutazione quale aspetto cruciale del fare scuola.

Va anche tenuto conto che è in atto un processo di revisione delle IN 2012 (di cui non ci sono notizie… ma sarebbe opportuno, per la quiete e la progettazione di tutti, avere una sia pur vaga idea delle scadenze…) per cui avventurarsi sui curricoli appare l'ultima delle necessità. 

Vediamo il «che fare» da due punti di vista diversi.

Il primo è quello del dirigente scolastico. Se si muove per «adempiere», già non ci siamo. Aggiornare i registri elettronici, ad esempio, significa non solo aggiornare gli scrutini, ma spazzare via tutto il ciarpame inutile: ad esempio, l’imposizione di particolari scale nella valutazione in itinere è ILLEGITTIMA; sistemi più o meno barocchi di calcoli della media solo ILLEGITTIMI... Ricordo che il DS è il custode della legalità…

Se il DS è a digiuno in tema di valutazione o se tutto ciò che si ha è un’infarinatura di dubbia qualità, si aggiorna e si forma per primo… ma non sull’OM… si deve partire dalle basi… IN 2012 e valutazione del primo ciclo. Possibilmente scegliendo percorsi di qualità… e ricordandosi che occorre partire dal semplice (io uso molto il testo di Cristiano Corsini, La valutazione che educa, ma ci sono altre proposte).

La vera partita però è un'altra … come sono messi i miei team e i miei Consigli di classe? me lo sono mai chiesto? Attenzione… come sono messi davvero… uno sguardo ai curriculum dei docenti già dice molto, ma non tutto (quanto l’abitudine rovini i migliori è dato noto…). Perché nella marea di proposte o imposizioni formative spesso a mancare sono le basi… qualcuno le ha, qualcuno no, qualcuno le deve rinfrescare… ma occorre sempre partire da una diagnosi… e la diagnosi parte dalle classi: chi svolge una valutazione educativa? Chi svolge una valutazione DISeducativa (che è normativamente illegittima… e apre quella sì le porte ai TAR)? E attenzione: ho parlato di team e consigli di classe perché le basi per una valutazione corretta sono IDENTICHE per i vari gradi… (dlgs 62/2017) ed è ottuso non coinvolgere i docenti dell’intero primo grado in percorsi di lavoro comuni.

In conclusione, anche l’amministrazione MIM potrebbe metterci del suo. Difficilmente una novità normativa è accompagnata come dovrebbe e potrebbe essere. Forse non tutti sanno che sulla previgente ordinanza alcune centinaia di maestre e maestri sono stati selezionati e formati. Maestre e maestri in servizio, aggiungo… niente espertoni, niente distaccati secolari. Una risorsa professionale che è stata lasciata lì e un modello di accompagnamento al cambiamento inopinatamente interrotto. Ora, cosa costerebbe agli USR «richiamarli» e «aggiornarli», avendo così delle persone pronte ad aiutare le istituzioni scolastiche?

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