Le "messe a disposizione" sono funzionali a garantire, nel caso di esaurimento delle Graduatorie provinciali e delle Graduatorie di istituto (comprese le GI delle scuole viciniori), la continuità del servizio di istruzione. Sono, anche, uno dei rari casi ove il DS può (e deve) esercitare la propria discrezionalità. Che non è arbitrio... ma per l'appunto discrezionalità, e dunque fondata su CRITERI. Forse è opportuno ripassarli, anche rispetto ad alcune richieste di chiarimento o di intervento che mi sono arrivate in questi giorni. Il riferimento è alla Nota 19 luglio 2023, n. 43440, che è sul punto esplicita: "Si evidenzia che, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, anche delle scuole viciniori, il dirigente scolastico conferisce la supplenza all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra i docenti abilitati e i docenti specializzati; successivamente, tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in ulteriore subordine, che lo stanno conseguendo. In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione, nonché la dichiarazione esplicita dell’interessato di non essere inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia". L'ordine delle MAD è pertanto il seguente:
1 aspiranti abilitati o specializzati SOS;2 aspiranti che stiano per acquisire l'abilitazione o la specializzazione;3 aspiranti in possesso del titolo di studio di accesso alla specifica classe di concorso;4 aspiranti che siano iscritti a un percorso che dà accesso alla specifica classe di concorso;5 altri aspiranti.