Nuovo e vecchi CCNL Scuola.
La Cisl-Scuola ha rinnovato una sua pratica meritoria e ha allestito una sorta di «testo unico» contrattuale, basato sul CCNL 2019/2021, appena entrato in vigore, e sulle parti di precedenti contratti ancora vigenti. Si tratta di un ottimo strumento per la comunità educante: più ancora che ottimo, quasi direi essenziale.
La pubblicazione è anche l’occasione per ribadire una questione a mio avviso capitale: occorre la conoscenza diretta dei testi normativi, i quali stabiliscono le ««regole del gioco» cui tutti gli attori sono chiamati. Mi è capitato spesso di assistere a scontri surreali tra Tizio e Sempronio, tutti e due presi a rivendicare a vicenda «… ma c’è una legge che»… Solo che, richiesti di quale «legge» fosse, e anche prendendo per buono un uso di «legge» al posto di norma e dunque ricomprendendo tutto lo scibile della legislazione scolastica, la risposta era immancabilmente «l’ho letto su…» o «me lo hanno detto i colleghi…» sino al surreale «quale legge? eh... la legge!».
Trattavasi,
e purtroppo trattasi, di «leggi» ovviamente inesistenti, o talmente
trasfigurate, nel passaparola dei gruppi whatsapp, dall’asserire l’esatto
contrario di quanto previsto. Per non parlare di segreterie ferme a contratti
obsoleti (a una mia studentessa si pretendeva di negare il diritto allo studio,
in virtù del CCNL 1995). Sino al virtuosismo, da parte di qualche docente, di
accampare disposizioni inesistenti quale giustificazione
maldestra di proprie autonome scelte (classicone: «vi devo dare i compiti a
casa perché lo prevede la Legge!»), salvo trascurare o, solitamene, non
conoscere disposizioni pienamente vigenti (a partire dal dPR 24 giugno 1998, n.
249, lo Statuto delle studentesse e degli studenti: vedi alla voce «lo
studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare
un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza
e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento»).
Ma torniamo al
contratto, che è pienamente vigente, ad eccezione degli articoli ove vi sia una
diversa decorrenza espressa ovvero che richiedono una ulteriore sequenza
contrattuale integrativa. Nella parte giuridica, soprattutto in riferimento al
personale ATA (a partire dal DSGA e all’inquadramento nell’area delle Elevate
qualificazioni), ma non solo, le innovazioni sono numerose: basti pensare all’inserimento
delle attività dei gruppi di lavoro operativo per l’inclusione e, seppur
residualmente, delle attività di formazione nelle 40+40 ore di attività a
carattere collegiale. E sono innovazioni tali da suggerire, da parte dell’amministrazione,
una azione di formazione tanto sull’amministrazione stessa, quanto sulle governance
delle istituzioni scolastiche.
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