Le parole della disabilità: finalmente si fa ordine.

Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante «Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato» è un provvedimento complesso, ma indispensabile, che da più punti di vista razionalizza un quadro normativo frutto di stratificazioni non sempre coerenti e, soprattutto, dovute a stagioni culturali diverse. Al di là delle singole disposizioni di dettaglio (che non toccano, per lo più, il settore istruzione), mi importa rilevare, innanzitutto, la finalmente raggiunta uniformità terminologica: come ripeto spesso a lezione, le parole sono importanti, e le parole giuridiche ancor di più, perché definiscono i confini dell'agire concreto: quando significante e significato corrispondono, è un bene per tutti. E, su questo, soprattutto i miei studenti ricorderanno la mia insistenza sulla corretta definizione di «persona/alunno con disabilità», che fa riferimento ai documenti internazionali e dunque è l’unico coerente con quanto l’Italia ha liberamente sottoscritto e travasato nella sua «Stufenbau». Ne approfitto per ringraziare tutti gli ex studenti (docenti e DS) che hanno provveduto, già da tempo, all’aggiornamento dei documenti, dal PTOF al PAI al PI.

Va aggiunta la definizione giuridica di «accomodamento ragionevole» e l’adozione, per le certificazioni e per le conseguenti «azioni positive» (altra categoria sulla quale a volte sfioro la pedanteria…), della prospettiva ICF e dell’ICD. È anche confortante, per una volta, riscontrare una complessiva omogeneità di linguaggio e definizioni tra il Ministero per la disabilità e il comparto istruzione, su cui proprio il Ministero dell’istruzione e del merito ha fatto, con l’adozione dei modelli di PEI nel 2020, da antemarcia. L’omogeneità è stata resa possibile anche dal solido aggancio con i documenti e la letteratura internazionale sull’argomento. Resta, naturalmente, il tema dell’applicazione effettiva delle disposizioni normative, a partire dal nuovo iter di certificazione per arrivare al rilancio del Progetto di vita individuale, che rinomina e ridetermina il Progetto individuale, non di rado lasciato quale lettera morta, affidandone la predisposizione all’Unità di Valutazione Multidisciplinare. Sull’attuazione del decreto legislativo, con riferimento a due istituti quali la «valutazione di base disciplinata dal Capo II» e «disposizioni relative alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita previste dal Capo III», all’articolo 33 si prevede una prima fase sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, su cui i decreti attuativi spero prevedano una adeguata fase di monitoraggio e valutazione.  

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