Le parole della disabilità: finalmente si fa ordine.
Il
decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante «Definizione della
condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento
ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e
attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato» è un
provvedimento complesso, ma indispensabile, che da più punti di vista
razionalizza un quadro normativo frutto di stratificazioni non sempre coerenti
e, soprattutto, dovute a stagioni culturali diverse. Al di là delle singole
disposizioni di dettaglio (che non toccano, per lo più, il settore istruzione),
mi importa rilevare, innanzitutto, la finalmente raggiunta uniformità
terminologica: come ripeto spesso a lezione, le parole sono importanti, e le
parole giuridiche ancor di più, perché definiscono i confini dell'agire
concreto: quando significante e significato corrispondono, è un bene per tutti.
E, su questo, soprattutto i miei studenti ricorderanno la mia insistenza sulla
corretta definizione di «persona/alunno con disabilità», che fa riferimento ai
documenti internazionali e dunque è l’unico coerente con quanto l’Italia ha
liberamente sottoscritto e travasato nella sua «Stufenbau». Ne
approfitto per ringraziare tutti gli ex studenti (docenti e DS) che hanno
provveduto, già da tempo, all’aggiornamento dei documenti, dal PTOF al PAI al
PI.
Va
aggiunta la definizione giuridica di «accomodamento ragionevole» e l’adozione,
per le certificazioni e per le conseguenti «azioni positive» (altra categoria
sulla quale a volte sfioro la pedanteria…), della prospettiva ICF e dell’ICD. È
anche confortante, per una volta, riscontrare una complessiva omogeneità di
linguaggio e definizioni tra il Ministero per la disabilità e il comparto
istruzione, su cui proprio il Ministero dell’istruzione e del merito ha fatto,
con l’adozione dei modelli di PEI nel 2020, da antemarcia. L’omogeneità è stata
resa possibile anche dal solido aggancio con i documenti e la letteratura
internazionale sull’argomento. Resta, naturalmente, il tema dell’applicazione
effettiva delle disposizioni normative, a partire dal nuovo iter di
certificazione per arrivare al rilancio del Progetto di vita individuale, che
rinomina e ridetermina il Progetto individuale, non di rado lasciato quale
lettera morta, affidandone la predisposizione all’Unità di Valutazione
Multidisciplinare. Sull’attuazione del decreto legislativo, con riferimento a
due istituti quali la «valutazione di base disciplinata dal Capo II» e «disposizioni
relative alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita previste dal
Capo III», all’articolo 33 si prevede una prima fase sperimentale, a decorrere
dal 1° gennaio 2025, su cui i decreti attuativi spero prevedano una adeguata
fase di monitoraggio e valutazione.
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