A proposito di prove equipollenti...

Sono stato appena richiesto di un parere... che forse è il caso di condividere "in stralcio", visto che non è la prima segnalazione in merito che ricevo... L'immagine del "maestro Miyagi" non è casuale... il suo "dai la cera, togli la cera.Non dimenticare il respiro" è didattica pura.

"... È importante usare le parole corrette, perché hanno un significato giuridico… che spesso si intreccia con la didattica, quando si affronta il diritto scolastico.

Come, per l’appunto, nel caso che mi propone, che riguarda le “prove equipollenti”… termine giuridico, fissato per gli alunni con disabilità sin dagli anni 70 e, in ultimo, dal d.lgs 62/2017 e dal dPR 122/2009 (caro al mio cuore, perché ne coordinai la stesura). Le “prove equipollenti” sono, a tutti gli effetti, prove che, pur diverse da quelle cui è sottoposto il resto della classe, vanno a verificare il raggiungimento degli stessi apprendimenti.

Una premessa è necessaria… la predisposizione di prove equipollenti, o l’assegnazione di misure dispensative o strumenti compensativi, al di là della specifica progettazione nei PEI (o nei PDP), rientra a pieno titolo, più ampiamente, nella libertà di insegnamento. Per paradosso, se un docente volesse dare a una classe di 24 alunni 24 prove diverse, potrebbe tranquillamente farlo, e non c’è collegio docenti o dirigente scolastico che potrebbe impedirglielo, al netto, ovviamente, di eventuali “prove comuni” decise dal collegio stesso.

La norma fissa esclusivamente le prove e i correlati momenti di verifica “formalizzati”, si tratti di prove Invalsi o di esame di Stato. Ciò che però negli altri casi è libertà dell’insegnante, per quanto concerne gli alunni con PEI (o PDP, già che ci siamo) costituisce una “azione positiva” che, nel momento in cui è ricompresa nel PEI (o PDP) rappresenta un obbligo. Il GLO decide, i docenti applicano, a seconda dei casi. 

Tra la ridda di disposizioni, note e circolari, che le risparmio, hanno invece valore di indicazione perentoria e vigente le Linee guida allegate al DI 182/2020 (recentemente modificato, ma si cita SEMPRE il testo oggetto di modifica, non il testo modificativo…) e, per i PDP, le Linee guida allegate al DM 11 luglio 2011.

La invito, come sempre, alla consultazione dei testi, a seconda dei casi, da condividere anche con i colleghi.

In linea generale, e per riassumere,

  • le prove equipollenti sono, come detto, prove diverse da quelle somministrate al resto della classe, chiamate a valutare il livello di raggiungimento degli apprendimenti previsti per come eventualmente adattati nel PEI.

Andiamo da una “riduzione” degli item alla diversificazione della prova (es. prove strutturate o semistrutturate etc). Ciò che determina l’equipollenza è la “materia”, gli apprendimenti oggetto della prova che corrispondono, anche se semplificati, alla prova normale. Ciò può riguardare anche il complesso di un percorso: se Caio non ha raggiunto il livello precedente (per semplicità, A), la prova di Caio può riguardare per l’appunto A, mentre il resto della classe fa B. L’obiettivo è l’allineamento finale… cioè che anche Caio raggiunga poniamo C. Le misure dispensative sono uno degli strumenti di equipollenza: dispenso da una parte della prova, o sostituisco uno scritto con un orale, o viceversa… a seconda mi raccomando della PERSONA alunno.

Altra cosa, l’utilizzo di strumenti compensativi, i quali “compensano” l’eventuale disturbo, senza “facilitare” il compito: tra gli strumenti, il PC, la calcolatrice, il lettore vocale, le mappe concettuali, l’attribuzione di tempi ulteriori per lo svolgimento della verifica etc. Per un elenco non esaustivo, la rinvio per l’appunto ai due decreti che le ho indicato. Ma il principio è lo stesso che vi indicavo a lezione.

Attenzione: perché gli strumenti possono essere usati SIA con le “verifiche identiche” (per usare la definizione del PEI) sia con le verifiche equipollenti.

Per gli esempi ho usato la secondaria di II grado, che è il caso più complesso; ma le progettazioni vanno COMUNQUE dettagliate. Il PEI rappresenta un documento di lavoro che poi "passa" da scuola a scuola. Un PEI malfatto o omissivo, pregiudica poi il percorso successivo.

Se Tizio, per svolgere le verifiche poniamo di fisica, usa mappe concettuali e calcolatrice, ma le verifiche sono identiche, si barra sul PEI la voce “A”, si declinano gli strumenti e stop.

Se le verifiche sono equipollenti, perché Caio segue in quella disciplina un percorso personalizzato “in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento “, si barra la voce B e si declinano eventualmente gli strumenti.

Il percorso C di Sempronio vede, a fronte di un percorso didattico differenziato, ovviamente verifiche NON equipollenti. Ma si dettaglia comunque, sempre, cosa  Sempronio usa.

 Attenzione perché va segnata PER OGNI DISCIPLINA la progettazione adottata: se della classe, personalizzata, differenziata… Mevio, infatti, potrebbe seguire un percorso della classe in educazione motoria e arte, personalizzato in italiano e inglese, differenziato in matematica e fisica, e via discorrendo.

Raccomando comunque di LEGGERE “in corso d’opera” le Linee guida alla compilazione dei PEI, che stanno ai PEI come le istruzioni IKEA stanno al mobile IKEA: senza istruzioni, il mobile non lo monta…

Un caro saluto!


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