Il periodo di formazione e prova dei docenti... la procedura e i modelli degli atti.

Sulla piattaforma INDIRE sono stati postati l'indice e i modelli degli atti relativi al periodo di formazione e prova del personale docente. Rispetto allo scorso anno, abbiamo fatto un lavoro di ripulitura e aggiunto alcuni atti relativi alla procedura concorsuale  ex articolo 5, comma 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44.

Un “atto amministrativo” non è altro che la traduzione in pratica della normativa generale. Riassume, per così dire, un ragionamento e dà conto di una procedura. È impostato secondo un sillogismo che parte dalla “ratio legis” e la declina su un caso concreto. Più sobrio, essenziale, stringente è, meglio risponde alle sue finalità e meno si presta agli attacchi “formali”.  

Occorre fare subito due raccomandazioni. Il periodo di formazione e prova, nel suo svolgimento, è identico per le varie procedure di immissione in ruolo. Costituisce, di fatto, il comune denominatore volto all’accertamento degli standard professionali. Alcune procedure di immissione in ruolo prevedono però ulteriori passaggi: segnatamente, le immissioni da art. 59 comma 4 del DL 73/2021 e da art. 5 comma 5 del DL 44/2023. La prima operazione da fare è avere chiaro, per ciascun docente, da quale procedura sia stato immesso e seguire le procedure conseguenti. 

I modelli di atti che abbiamo predisposto, aggiornati dopo l’esperienza dello scorso anno scolastico e integrati con le nuove procedure, sono nati da una esigenza di ordine, anche rispetto ai diversi materiali che, di anno in anno, abbiamo verificato nel corso delle visite ispettive; di omogeneità; di ricostruzione, il più possibile puntuale sulle varie casistiche, del quadro normativo generale e dei vari esiti. Sono nati anche dalla volontà di cercare di concentrare l’azione dei Comitati per la valutazione dei docenti e dei Dirigenti scolastici sulla “sostanza” del processo di valutazione del percorso di formazione e periodo di prova, che il recente decreto del Ministro dell’istruzione 226/2022 ha meglio strutturato, attraverso l’adozione di una griglia nazionale (l’allegato A al DM) che consente di fondare l’esito su criteri obiettivi.  

I modelli di atti distinguono le responsabilità procedurali del DS e del Comitato di Valutazione, precisano l’ordine consequenziale degli adempimenti, danno conto dei possibili esiti: certamente, impongono la conoscenza della normativa (in particolare, il DM 226/2022 e le norme che governano le diverse procedure di immissione in ruolo), ma consentono, con i “rimandi” posti nelle premesse, una sua più agevole consultazione. 

L’ordine “logico” prevede, innanzitutto, da parte del DS, l’esclusione dalla procedura (AAA Determina mancato assolvimento) di quei candidati che non abbiano assolto agli obblighi “formali” (per tutti, i giorni di servizio, di attività didattica, le attività formative – che sono anche un ambito da valutare. Per i soli candidati che provengono dal concorso 59 comma 9 bis, va inoltre verificata la presenza dell’attestato di assolvimento dei 5 CFU del «Percorso di formazione e prova conclusiva» ex articolo 18 Decreto del Ministro dell’istruzione 28 aprile 2022, n. 108) e il rinvio al successivo anno scolastico (rinvio, e non “ripetizione”, che è un altro istituto giuridico).  

Il secondo passaggio è costituito dal Verbale del Comitato (A Verbale), nel quale inserire uno dei modelli di parere (da A1 ad A6). Infine, sono messi a disposizione i diversi modelli di decreto del DS (da notificare ai docenti, dove previsto, entro il 31 agosto). La procedura è infatti leggermente diversa per quanto concerne i candidati da articolo 59 comma 4 e da articolo 5 comma 5: il “superamento” e la “conferma in ruolo”, in questo caso, sono infatti due atti distinti, il primo necessario per far sì che il candidato affronti la prova concorsuale finale o la prova di idoneità presso l’istituzione scolastica; il secondo che prende atto del risultato positivo o negativo della prova stessa. 

Un’ultima avvertenza. In caso di candidati che abbiano una “riserva” pendente, i decreti di superamento da parte del DS devono prevedere una ulteriore clausola finale: «Il presente provvedimento è adottato nelle more dello scioglimento della riserva. In caso di scioglimento negativo della riserva, la conferma in ruolo è annullata, fermo restando il giudizio di assolvimento del percorso di formazione e periodo di prova per il relativo grado». 

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