A proposito di valutazione alla primaria e PEI...
Credi che certe erronee interpretazioni normative siano ormai state superate. Siccome così non è, sono chiamato a volte fare precisazioni su argomenti che credevo oramai consolidati. Ricordo per inciso come esista un elenco di docenti della primaria che sono stati selezionati e formati proprio allo scopo di formare, a loro volta, i colleghi. A beneficio di tutti, copioeincollo un parere fresco fresco, che riguarda quali obiettivi mettere nella scheda di valutazione periodica e finale alla primaria degli alunni con disabilità... ovviamente, sono gli obiettivi previsti dal PEI: "Gentile insegnante... l’art. 4 dell’OM 172/2020 recita che «1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66». Come se non bastasse, il comma 2 prevede, per gli alunni con DSA, un diverso regime: «La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170».
La diversità è evidente: il PDP per i DSA non muta gli obiettivi, ma li rapporta al disturbo e mette in atto gli strumenti compensativi e le misure dispensative appropriate per consentire il loro raggiungimento; il PEI di cui al DI 182/2020 (come modificato), invece, prevede, per ciascuna disciplina, la possibilità di indicare (parte 8, punto 8.2) che «rispetto alla progettazione didattica della classe, sono applicate le seguenti personalizzazioni in relazione agli obiettivi di apprendimento (conoscenze, abilità, traguardi di competenze), alle strategie e metodologie didattiche, alle modalità di verifica e ai criteri di valutazione….»
Nel caso degli alunni con disabilità, a ulteriore conferma, le Linee guida recitano che «nel modello di PEI per la Scuola Primaria si troverà un unico campo ove viene richiesto di indicare se, rispetto alla progettazione didattica della classe, sono applicate personalizzazioni in relazione agli obiettivi di apprendimento (conoscenze, abilità, traguardi di competenze), alle strategie e metodologie didattiche, alle modalità di verifica e ai criteri di valutazione e, conseguentemente, di indicarli sinteticamente. Resta inteso che, nel caso in cui l’alunno segua la progettazione didattica della classe e si applichino gli stessi criteri di valutazione, il campo non va compilato».
Ovviamente, per una normale consequenzialità degli atti, la modifica degli obiettivi prevista nel PEI comporta una modifica negli obiettivi riportati sulla scheda. A ulteriore suggello, visti i quesiti posti a seguito di una lettura non approfondita dei testi normativi, il Ministero ha pubblicato (https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/faq.html: vale la pena di consultarle sempre), tra le altre, la FAQ 13:
«La valutazione degli obiettivi come si accorda con i nuovi criteri di valutazione della scuola Primaria?
Le nuove modalità di valutazione della scuola primaria (OM. 172/20) prevedono che la valutazione venga riferita al PEI e sono pertanto proprio gli obiettivi didattici e disciplinari indicati nella sezione 8 del modello PEI - in particolare al punto 8.3 sulla progettazione disciplinare - che andranno riportati nella scheda, selezionando eventualmente i più significativi o riorganizzandoli, se ritenuto necessario. La scheda di valutazione è un documento - va sottolineato - che riguarda istituzione scolastica e famiglia; ed è un documento che, per essere utile, deve rappresentare la situazione reale».
Direi che ce ne è d’avanzo. Aggiungo che ogni forzatura del principio giuridico (come tale, imperativo), stante la natura peculiare del documento di valutazione per giudizi descrittivi alla primaria, che dà conto analiticamente degli obiettivi di apprendimento raggiunti, rappresenterebbe di fatto un falso."
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