Periodo di formazione e di prova 2024/25. I modelli di atti
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L’«atto amministrativo» è la traduzione pratica della
normativa generale. Riassume, per così dire, un ragionamento e costituisce la
tappa di una procedura. È impostato secondo un sillogismo che parte dalla ratio
legis e la declina sui casi concreti. Più sobrio, essenziale, stringente è,
meglio risponde alle sue finalità e meno si presta agli attacchi formali.
Il periodo di formazione e prova propriamente detto, nel suo
svolgimento, è identico per le varie procedure di immissione in ruolo.
Rappresenta il comune denominatore volto all’accertamento del possesso degli
standard professionali da parte dei docenti neo immessi.
Alcune procedure di immissione in ruolo prevedono però
ulteriori passaggi: segnatamente, le immissioni da art. 5 comma 5 del DL
44/2023. Per i docenti vincitori di concorso PNRR non ancora in possesso
dell’abilitazione, il periodo di formazione e prova è rinviato all’anno
successivo. La prima operazione da fare, dunque, all’atto stesso della presa di
servizio, è avere chiaro, per ciascun docente, da quale procedura sia stato
immesso e seguire il percorso conseguente.
I modelli di atti per l’anno scolastico 2024/25 sono
stati aggiornati sulla base dell’esperienza di diversi DS e integrati da due
nuovi schemi, molto richiesti dalle istituzioni scolastiche: 3 Modello di
relazione del tutor, proposto sperimentalmente lo scorso anno e 4
Modello di relazione del dirigente scolastico. Occorre ricordare la
redazione degli allegati A al DM 226/2022, uno per ciascuna visita da parte del
tutor e da parte del DS, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
procedura.
I modelli di atti distinguono le responsabilità procedurali
del DS e del Comitato di Valutazione, precisano l’ordine consequenziale degli
adempimenti, danno conto dei possibili esiti: certamente, impongono comunque la
conoscenza della normativa (in particolare, il DM 226/2022 e le norme che
governano le diverse procedure di immissione in ruolo), ma consentono, con i
«visti» posti nelle premesse, una sua più agevole consultazione.
L’ordine logico prevede, da parte del DS, l’esclusione dalla
procedura (A Determina mancato assolvimento degli obblighi in servizio o
formativi) dei neoimmessi che non abbiano assolto agli obblighi
“formali” (i giorni di servizio, di attività didattica, le attività formative –
che sono anche un ambito da valutare). Attenzione, perché su questa
possibilità, in caso di reiterazione del periodo di formazione e prova a
seguito di esito sfavorevole, è intervenuta la suprema Corte di Cassazione con
sentenza n. 5546/202, in base alla quale «in tema di personale docente, in caso
di periodo di prova con esito sfavorevole, la proroga di un altro anno scolastico
al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione, concessa, in alternativa
alla dispensa, ai sensi dell'art. 439 del d.lgs. n. 297 del 1994, non richiede
un servizio minimo effettivo di 180 giorni, previsto invece per l'anno iniziale
di formazione dal successivo art. 440, comma 2, in quanto durante la stessa non
restano irrilevanti gli elementi di valutazione già acquisiti né si procede a
nuova valutazione, sicché il mancato raggiungimento di tale limite non consente
una ulteriore proroga, ex art. 438, comma 5, dello stesso decreto, applicabile
solo in riferimento al primo anno di prova».
Il secondo passaggio è costituito dal Verbale del Comitato (A0
Verbale), nel quale inserire uno dei modelli di parere (da A1
ad A6). La procedura è infatti leggermente diversa per quanto
concerne i neoimmessi su posto di sostegno da articolo 5 comma 5 del DL 44/2023
(procedura prorogata sino a dicembre 2025): il «superamento» e la «conferma in
ruolo», in questo caso, sono infatti due atti distinti, il primo necessario per
far sì che il candidato affronti la «lezione simulata» di fronte al Comitato di
valutazione integrato da un componente individuato dall’USR; il secondo che
prende atto del risultato positivo o negativo della prova stessa. Infine, sono
messi a disposizione i diversi modelli di decreto del DS (da notificare ai
docenti, dove previsto, entro il 31 agosto).
Un’ultima avvertenza. In caso di candidati che abbiano una riserva
pendente, i decreti di superamento da parte del DS devono prevedere una
ulteriore clausola finale: «Il presente provvedimento è adottato nelle more
dello scioglimento della riserva. In caso di scioglimento negativo della
riserva, la conferma in ruolo è annullata, fermo restando il giudizio di
assolvimento del percorso di formazione e periodo di prova per il relativo
grado».
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