Periodo di formazione e di prova 2024/25. I modelli di atti


La piattaforma INDIRE ha pubblicato, anche per l'anno scolastico 2024/25, i modelli di atti relativi al periodo di formazione e prova, integrati da un modello di relazione del DS e del Docente tutor, improntati, almeno nelle intenzioni, all’essenzialità. Siccome cerco di razzolare come predico, ogni feedback formativo è gradito! Eccovi la nota introduttiva. 



L’«atto amministrativo» è la traduzione pratica della normativa generale. Riassume, per così dire, un ragionamento e costituisce la tappa di una procedura. È impostato secondo un sillogismo che parte dalla ratio legis e la declina sui casi concreti. Più sobrio, essenziale, stringente è, meglio risponde alle sue finalità e meno si presta agli attacchi formali.

Il periodo di formazione e prova propriamente detto, nel suo svolgimento, è identico per le varie procedure di immissione in ruolo. Rappresenta il comune denominatore volto all’accertamento del possesso degli standard professionali da parte dei docenti neo immessi.

Alcune procedure di immissione in ruolo prevedono però ulteriori passaggi: segnatamente, le immissioni da art. 5 comma 5 del DL 44/2023. Per i docenti vincitori di concorso PNRR non ancora in possesso dell’abilitazione, il periodo di formazione e prova è rinviato all’anno successivo. La prima operazione da fare, dunque, all’atto stesso della presa di servizio, è avere chiaro, per ciascun docente, da quale procedura sia stato immesso e seguire il percorso conseguente.

I modelli di atti per l’anno scolastico 2024/25 sono stati aggiornati sulla base dell’esperienza di diversi DS e integrati da due nuovi schemi, molto richiesti dalle istituzioni scolastiche: 3 Modello di relazione del tutor, proposto sperimentalmente lo scorso anno e 4 Modello di relazione del dirigente scolastico. Occorre ricordare la redazione degli allegati A al DM 226/2022, uno per ciascuna visita da parte del tutor e da parte del DS, che costituiscono parte integrante e sostanziale della procedura.

I modelli di atti distinguono le responsabilità procedurali del DS e del Comitato di Valutazione, precisano l’ordine consequenziale degli adempimenti, danno conto dei possibili esiti: certamente, impongono comunque la conoscenza della normativa (in particolare, il DM 226/2022 e le norme che governano le diverse procedure di immissione in ruolo), ma consentono, con i «visti» posti nelle premesse, una sua più agevole consultazione.

L’ordine logico prevede, da parte del DS, l’esclusione dalla procedura (A Determina mancato assolvimento degli obblighi in servizio o formativi) dei neoimmessi che non abbiano assolto agli obblighi “formali” (i giorni di servizio, di attività didattica, le attività formative – che sono anche un ambito da valutare). Attenzione, perché su questa possibilità, in caso di reiterazione del periodo di formazione e prova a seguito di esito sfavorevole, è intervenuta la suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 5546/202, in base alla quale «in tema di personale docente, in caso di periodo di prova con esito sfavorevole, la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione, concessa, in alternativa alla dispensa, ai sensi dell'art. 439 del d.lgs. n. 297 del 1994, non richiede un servizio minimo effettivo di 180 giorni, previsto invece per l'anno iniziale di formazione dal successivo art. 440, comma 2, in quanto durante la stessa non restano irrilevanti gli elementi di valutazione già acquisiti né si procede a nuova valutazione, sicché il mancato raggiungimento di tale limite non consente una ulteriore proroga, ex art. 438, comma 5, dello stesso decreto, applicabile solo in riferimento al primo anno di prova».

Il secondo passaggio è costituito dal Verbale del Comitato (A0 Verbale), nel quale inserire uno dei modelli di parere (da A1 ad A6). La procedura è infatti leggermente diversa per quanto concerne i neoimmessi su posto di sostegno da articolo 5 comma 5 del DL 44/2023 (procedura prorogata sino a dicembre 2025): il «superamento» e la «conferma in ruolo», in questo caso, sono infatti due atti distinti, il primo necessario per far sì che il candidato affronti la «lezione simulata» di fronte al Comitato di valutazione integrato da un componente individuato dall’USR; il secondo che prende atto del risultato positivo o negativo della prova stessa. Infine, sono messi a disposizione i diversi modelli di decreto del DS (da notificare ai docenti, dove previsto, entro il 31 agosto).

Un’ultima avvertenza. In caso di candidati che abbiano una riserva pendente, i decreti di superamento da parte del DS devono prevedere una ulteriore clausola finale: «Il presente provvedimento è adottato nelle more dello scioglimento della riserva. In caso di scioglimento negativo della riserva, la conferma in ruolo è annullata, fermo restando il giudizio di assolvimento del percorso di formazione e periodo di prova per il relativo grado».   


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