Abbecedario: Indicazioni nazionali, programmi, curricoli... la leggenda della facoltatività
Quando, nel 1999, con il Regolamento sull’autonomia si sostituì al termine «programmi» la dizione «Indicazioni nazionali» e si prescrisse alle neonate «Istituzioni scolastiche» la redazione di un «curricolo di istituto», il disegno era chiaro: nel nome dell’autonomia, dell’attenzione ai territori, del principio di sussidiarietà verticale, ciascuna istituzione scolastica avrebbe potuto/dovuto, anche grazie all’«organico funzionale di istituto» (una quota di posti assegnata in più rispetto a quelli necessari a coprire gli insegnamenti previsti dai quadri orari), fare tre operazioni:
- cambiare sulla base di un «tetto percentuale» le ore assegnate a ogni disciplina, attraverso la «compensazione» (esempio, tolgo un’ora a italiano storia geografia, ne aggiungo una alla L3);
- spostare il carico orario, cioè distribuire le ore in maniera diversa;
- aggiungere ore o discipline avvalendomi dell’organico funzionale ieri, dell’organico dell’autonomia oggi.
Di conseguenza, si potevano e possono, a seconda dei casi, implementare contestualmente le Indicazioni nazionali che costituiscono il nocciolo duro, il «livello essenziale delle prestazioni» che ciascuna Istituzione scolastica era ed è tenuta ad erogare.
Ad esempio: l’istituto comprensivo Cicerone di Vattelapesca decide di
aggiungere la disciplina latino a una o più sezioni della secondaria di primo
grado; la lingua inglese all’infanzia (cosa che a
dire la verità sarebbe un obbligo) e una Lingua 3 alla primaria. Ovviamente,
nel «curricolo di Istituto», alla disciplina aggiuntiva con relativo orario vanno aggiunti
gli obiettivi di apprendimento relativi.
La leggenda metropolitana delle indicazioni facoltative vs
programmi obbligatori non ha alcun fondamento giuridico.
A marcare la differenza tra Indicazioni nazionali e
programmi è, per l’appunto, la possibilità di implementazione «strutturata e
codificata». Non che i precedenti programmi fossero delle Colonne d’Ercole
oltre le quali non era possibile andare, intendiamoci: ma ciò era lasciato totalmente
all’autonomia degli insegnanti, chiamati da un lato a svolgere il «programma
ministeriale», dall’altro lasciati liberi di aggiungere quanto ritenevano
opportuno o di fare delle scelte. Ovviamente, dal 1861 al 1999, questa libertà era
leva utilizzata degli insegnanti migliori, privi di paraocchi («non c’è scritto
nel programma!») e in grado di andare oltre la tirannia del libro di testo
(«sul manuale non c’è!»).
Dal dPR 275/1999 in avanti, la stessa libertà educativa può ovviamente essere esercitata, solo con un eventuale «passaggio» in più: la redazione del «curricolo» da parte delle
istituzioni scolastiche autonome.
Se andiamo a leggere l’articolo 3 del dPR 275/1999, nel
testo attuale, il comma 2 prevede che il PTOF indichi «gli insegnamenti e le
discipline tali da coprire: a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno
dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti,
con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di
flessibilità…; il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta
formativa».
Soprattutto, l’intero articolo 8 è dedicato alla
«definizione dei curricoli» e alla ripartizione delle competenze tra Stato e Istituzioni
scolastiche autonome. Al netto di una terminologia alle volte obsoleta (il
debito formativo non esiste più, gli Obiettivi specifici di apprendimento sono
diventati Obiettivi di apprendimento) è opportuno presentarlo per esteso,
perché pienamente vigente, e per questo motivo lo riporto in calce. Sono 26
anni che è in vigore… pure, non so quante istituzioni scolastiche lo pratichino
nella sua essenzialità.
Ai nostri fini, vanno sottolineate per il momento tre norme: il comma 1 affida allo Stato la definizione degli obiettivi generali del processo formativo, degli obiettivi di apprendimento, dei percorsi e dei quadri orari, oltre che fissare i limiti per l’esercizio dell’autonomia; il comma 2 , non a caso, prevede che le istituzioni scolastiche determinino, nel PTOF, il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte». Quanto al comma 3, «nell'integrazione tra la quota nazionale del curricolo e quella riservata alle scuole è garantito il carattere unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse finalità della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore».
Le IN o le Linee guida fissano, a maglie più o meno larghe, «gli obiettivi generali del processo formativo e gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni», che dunque rappresentano un OBBLIGO e non un «caldo consiglio». Le istituzioni scolastiche, nel curricolo, possono integrarle o specificarle (laddove possibile) in modo da calarle nel loro «qui ed ora», riconoscendo ai docenti la piena autonomia didattica (la «via» per raggiungere i risultati) e di scelta degli argomenti, dove prevista.
Se le IN Licei mi dicono che «il
percorso della narrativa, dalla stagione neorealistica ad oggi, comprenderà
letture da autori significativi come Gadda, Fenoglio, Calvino, P. Levi e potrà
essere integrato da altri autori (per esempio Pavese, Pasolini, Morante,
Meneghello…)», significa che la lettura di brani di Gadda, Fenoglio, Calvino e
Primo Levi ci deve essere, e che a me docente spetta scegliere cosa far leggere; a me docente spetta anche decidere se e come integrare: Pavese, Pasolini, Morante Meneghello
sono solo ESEMPI: posso far leggere Affinati, Brizzi, ZeroCalcare… Aggiungo,
per inciso, che le scelte, in tutte le discipline, dovrebbero tener conto del
percorso nel cui ambito sto svolgendo l’insegnamento.
Per riassumere e restare al nostro esempio, il curricolo dell’Istituto Comprensivo Cicerone ricomprende per ciascun percorso i quadri orari, i risultati di apprendimento previsti al termine del percorso e gli obiettivi di apprendimento relativi alle singole discipline come risultano dalle eventuali integrazioni. Lascio comunque tre semplici slide che riassumono la questione.
Nulla di più inutile, dunque, degli esercizi di parafrasi o della divisione (a volte, con esiti imbarazzanti) in colonne di abilità, competenze, conoscenza, soft skills, key skills e chi più ne ha, più (purtroppo) ne metta… operazione che il legislatore non ha mai chiesto.
Non sarebbe peraltro logico fare diversamente, perché in
Italia vige il valore legale del titolo di studio: al termine del primo ciclo,
l’esame «certifica» che Tizio ha conseguito i risultati e gli obiettivi di
apprendimento previsti e il grado di raggiungimento degli stessi; al termine
del secondo ciclo, l’esame certifica che Caio ha conseguito i risultati e gli
obiettivi di apprendimento previsti da quel particolare percorso. Altrimenti,
al titolo non corrisponderebbe nessun contenuto effettivo valido su tutto il
territorio nazionale… Come se al mercato comprassi una scatola di conserva di
pomodori, per poi aprirla e scoprire che contiene degli ananas.
DPR 275/1999
Art. 8(Definizione dei curricoli)
1. Il Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio:a) gli obiettivi generali del processo formativo;b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo;f) gli standard relativi alla qualità del servizio;g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata.2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano triennale dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e).3. Nell'integrazione tra la quota nazionale del curricolo e quella riservata alle scuole è garantito il carattere unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse finalità della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.4. La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.5. Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali.6. L'adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto.
Commenti
Posta un commento