Il GLO, il PEI e le risorse professionali: SOS e ASACOM. Le conferme della giurisprudenza all'impianto del DI 172/2020
Uno dei temi spinosi affrontati all'epoca della redazione
del DI 172/2020 fu quello delle risorse professionali. Né io né la commissione
avevamo il minimo dubbio in merito. Da un lato, la giurisprudenza
costituzionale era stata granitica, a partire dalla sentenza 80/2010, nello stabilire il diritto all'inclusione
dell'alunno con disabilità quale diritto fondamentale; dall'altro,
conseguentemente, come questo diritto fosse incomprimibile, nell'attribuzione
delle risorse, da qualsivoglia tetto di carattere finanziario. Il terzo
aspetto, a nostro avviso capitale, non solo individuava nel PEI il documento
capitale di progettazione didattica, ma assegnava ai componenti del GLO la
potestà di individuare le risorse e quantificarle sulla base delle necessità
didattiche e, pertanto, senza automatismi.
Ancora oggi, nel mio fitto epistolario, trovo purtroppo esempi
di azioni ben diverse, basate, arbitrariamente, sui «commi» della legge
104/1992 o sui coefficienti già abbattuti dalla giurisprudenza costituzionale e
poi amministrativa. Detto chiaramente: non è la gravità della disabilità, come
da documentazione medica, a determinare il quantitativo di risorse
attribuibili, ma le necessità correlate all'inclusione scolastica di quel
determinato alunno. Su questo, le Linee guida danno un’utile traccia di lavoro,
frutto dell’attenzione prestata alla giurisprudenza, da un lato, ma dall’altro
alla didattica.
Come spesso ripeto,
ognuno deve fare il proprio mestiere. In particolare, il dirigente scolastico può
discostarsi dalla quantificazione proposta nel PEI, ma motivatamente, con
ragioni che devono essere ancorate alla situazione dell’alunno e dell’ambiente
di apprendimento, e non alla statistica (vedi il TAR
Lombardia, 910/2026); ben più difficile diventa discostarsi da parte degli
Uffici (a proposito, a quando la piena operatività dei Gruppi territoriali per
l’inclusione?), visto che motivare didatticamente scelte diverse risulta di
fatto per loro davvero complicato. Su questi aspetti, infatti, la
giurisprudenza è granitica.
Questione analoga, a mio avviso, si pone per gli assistenti
all’autonomia e alla comunicazione, i cosiddetti ASACOM. Vero è che la sentenza
del Consiglio di Stato 7089/2024
aveva tenuto in piedi, quale giustificazione per la riduzione delle risorse da
parte dell’Ente locale, la disponibilità in bilancio. La sentenza, a mio
parere, era frutto di una misconcezione sul ruolo dell’ASACOM, che non è un “orpello”,
ma è una figura altrettanto funzionale all’inclusione scolastica e dunque al
diritto all’istruzione, che non può essere comprimibile o incomprimibile “a
fisarmonica”, a seconda dei soggetti chiamati a garantirlo.
A mettere le cose a posto, interviene ora in prima istanza
il TAR Liguria (decreto
15/2026), che in sede cautelare, considerando le peculiari esigenze di
assistenza dello studente interessato e rilevando che sono in gioco diritti
primari costituzionalmente tutelati, ordina all’Ente Locale di attribuire 8 ore
di ASACOM, così come indicato dal GLO e previsto dal PEI, anziché le 3 assegnate.
Aggiungo un dettaglio che non è un
dettaglio. La normativa, da sempre, NON parla di educatori. Parla di ore
destinate all’assistenza all’autonomia e/o alla comunicazione, dunque in
possesso di una determinata professionalità. Essere precisi nelle richieste, da
parte dei GLO e dunque da parte dei DS, è un preciso dovere. Come è un dovere
rispedire al mittente professionalità che si rivelino inadeguate.
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