Il GLO, il PEI e le risorse professionali: SOS e ASACOM. Le conferme della giurisprudenza all'impianto del DI 172/2020
Ancora oggi, nel mio fitto epistolario, trovo purtroppo esempi
di azioni ben diverse, basate, arbitrariamente, sui «commi» della legge
104/1992 o sui coefficienti già abbattuti dalla giurisprudenza costituzionale e
poi amministrativa. Detto chiaramente: non è la gravità della disabilità, come
da documentazione medica, a determinare il quantitativo di risorse
attribuibili, ma sono le necessità correlate all'inclusione scolastica di quel
determinato alunno. Su questo, le Linee guida danno un’utile traccia di lavoro,
frutto dell’attenzione prestata alla giurisprudenza, da un lato, ma dall’altro
alla didattica.
Come spesso ripeto,
ognuno deve fare il proprio mestiere. In particolare, il dirigente scolastico può
discostarsi dalla quantificazione proposta nel PEI, ma motivatamente, con
ragioni che devono essere ancorate alla situazione dell’alunno e dell’ambiente
di apprendimento, e non alla statistica (vedi il TAR
Lombardia, 910/2026); ben più difficile diventa discostarsi da parte degli
Uffici (a proposito, a quando la piena operatività dei Gruppi territoriali per
l’inclusione?), visto che motivare didatticamente scelte diverse risulta di
fatto per loro davvero complicato. Su questi aspetti, infatti, la
giurisprudenza è univoca.
Questione analoga, a mio avviso, si pone per gli assistenti
all’autonomia e alla comunicazione, i cosiddetti ASACOM. Vero è che la sentenza
del Consiglio di Stato 7089/2024
aveva tenuto in piedi, quale giustificazione per la riduzione delle risorse da
parte dell’Ente locale, le disponibilità in bilancio. La sentenza, a mio
parere, era frutto di una misconcezione sul ruolo dell’ASACOM, che non è un orpello,
ma è una figura funzionale all’inclusione scolastica e dunque al
diritto all’istruzione, diritto che non può essere comprimibile o incomprimibile “a
fisarmonica”, a seconda dei soggetti chiamati a garantirlo.
A mettere le cose a posto, interviene ora in prima istanza il TAR Liguria (decreto 15/2026) che, in sede cautelare, considerando le peculiari esigenze di assistenza dello studente interessato e rilevando che sono in gioco diritti primari costituzionalmente tutelati, ordina all’Ente Locale di attribuire 8 ore di ASACOM, così come indicato dal GLO e previsto dal PEI, anziché le 3 assegnate. Immagino che, in sede di discussione, la difesa si baserà sulla norma primaria, in ultimo l'articolo 1 comma 707 della legge di bilancio per il 2026, secondo cui «il numero di ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale [è] da assicurare, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in misura corrispondente a quanto previsto nel piano educativo individualizzato (PEI)». E sono curioso di capire se vi sarà un rilievo di legittimità costituzionale.
Aggiungo un dettaglio che non è un dettaglio. La normativa, da sempre, NON parla di educatori, né giustamente ne parla il DDL Bucalo che ha appena superato il vaglio del Senato. Parla di ore destinate all’assistenza all’autonomia e/o alla comunicazione, dunque in possesso di una determinata professionalità. Essere precisi nelle richieste, da parte dei GLO e dunque da parte dei DS, è un preciso dovere. Come è un dovere rispedire al mittente professionalità che si rivelino inadeguate. L'ASACOM non dipende direttamente dal DS, che non è il suo datore di lavoro. Ma il DS è al contempo il garante dell'offerta formativa e dell'inclusione degli alunni con disabilità, e dunque ha il diritto/dovere di rifiutare una prestazione d'opera inadeguata purché, e qui sta il nodo, il profilo professionale richiesto fosse inequivocabile.
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