Il GLO, il PEI e le risorse professionali: SOS e ASACOM. Le conferme della giurisprudenza all'impianto del DI 172/2020

Uno dei temi spinosi affrontati all'epoca della redazione del DI 172/2020 fu quello delle risorse professionali. Né io né la commissione avevamo il minimo dubbio in merito. Da un lato, la giurisprudenza costituzionale era stata granitica, a partire dalla sentenza 80/2010, nello stabilire il diritto all'inclusione dell'alunno con disabilità quale diritto fondamentale; dall'altro, conseguentemente, come questo diritto fosse incomprimibile, nell'attribuzione delle risorse, da qualsivoglia tetto di carattere finanziario. Il terzo aspetto, a nostro avviso capitale, non solo individuava nel PEI il documento capitale di progettazione didattica, ma assegnava ai componenti del GLO la potestà di individuare le risorse e quantificarle sulla base delle necessità didattiche e, pertanto, senza automatismi.

Ancora oggi, nel mio fitto epistolario, trovo purtroppo esempi di azioni ben diverse, basate, arbitrariamente, sui «commi» della legge 104/1992 o sui coefficienti già abbattuti dalla giurisprudenza costituzionale e poi amministrativa. Detto chiaramente: non è la gravità della disabilità, come da documentazione medica, a determinare il quantitativo di risorse attribuibili, ma le necessità correlate all'inclusione scolastica di quel determinato alunno. Su questo, le Linee guida danno un’utile traccia di lavoro, frutto dell’attenzione prestata alla giurisprudenza, da un lato, ma dall’altro alla didattica.

 Come spesso ripeto, ognuno deve fare il proprio mestiere. In particolare, il dirigente scolastico può discostarsi dalla quantificazione proposta nel PEI, ma motivatamente, con ragioni che devono essere ancorate alla situazione dell’alunno e dell’ambiente di apprendimento, e non alla statistica (vedi il TAR Lombardia, 910/2026); ben più difficile diventa discostarsi da parte degli Uffici (a proposito, a quando la piena operatività dei Gruppi territoriali per l’inclusione?), visto che motivare didatticamente scelte diverse risulta di fatto per loro davvero complicato. Su questi aspetti, infatti, la giurisprudenza è granitica.

Questione analoga, a mio avviso, si pone per gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione, i cosiddetti ASACOM. Vero è che la sentenza del Consiglio di Stato 7089/2024 aveva tenuto in piedi, quale giustificazione per la riduzione delle risorse da parte dell’Ente locale, la disponibilità in bilancio. La sentenza, a mio parere, era frutto di una misconcezione sul ruolo dell’ASACOM, che non è un “orpello”, ma è una figura altrettanto funzionale all’inclusione scolastica e dunque al diritto all’istruzione, che non può essere comprimibile o incomprimibile “a fisarmonica”, a seconda dei soggetti chiamati a garantirlo.

A mettere le cose a posto, interviene ora in prima istanza il TAR Liguria (decreto 15/2026), che in sede cautelare, considerando le peculiari esigenze di assistenza dello studente interessato e rilevando che sono in gioco diritti primari costituzionalmente tutelati, ordina all’Ente Locale di attribuire 8 ore di ASACOM, così come indicato dal GLO e previsto dal PEI, anziché le 3 assegnate.  Aggiungo un dettaglio che non è un dettaglio. La normativa, da sempre, NON parla di educatori. Parla di ore destinate all’assistenza all’autonomia e/o alla comunicazione, dunque in possesso di una determinata professionalità. Essere precisi nelle richieste, da parte dei GLO e dunque da parte dei DS, è un preciso dovere. Come è un dovere rispedire al mittente professionalità che si rivelino inadeguate.


Commenti

Post popolari in questo blog

A proposito di prove equipollenti, strumenti compensativi, misure dispensative ed esami di Stato

Burocratizzare la valutazione? No, vi prego...

Abbecedario. Lo scrutinio di fine anno, scrostato dall'abitudine