Regolamento di istituto: qualche consiglio per dargli senso...
Lo
Statuto non è «solo» la parte disciplinare, non è solo «doveri» e sanzioni, ma
anche «diritti» dello studente (che hanno come corollario i doveri
professionali del personale scolastico), primi tra i quali il «diritto ad una
formazione culturale e professionale qualificata» e il «diritto a una
valutazione trasparente e tempestiva», la cui violazione, sia detto per inciso,
può essere denunciata anch’essa all’Organo di garanzia dell’USR, ai sensi
dell’articolo 5, evitando così che denunce variamente indirizzate finiscano nel
vuoto.
Diritti e doveri degli studenti e degli alunni sono in una
relazione speculare. Senza i primi, i secondi perdono l’aggancio fondamentale
al loro perché. In queste settimane, mi è capitato spesso di rispondere a quesiti
tecnici concernenti questo o quel singolo comma dei Regolamenti con i quali le
istituzioni scolastiche trasportano lo Statuto nelle loro diverse realtà. Chiedo,
ovviamente, di leggere il testo integrale, perché mai come negli atti normativi
il particolare è inserito nel tutto e il diavolo, più che nei dettagli, si
annida negli impianti complessivi.
Spesso, purtroppo, non ci siamo. Non è forse un caso che l’Organo regionale di garanzia, chiamato a pronunciarsi in ultima istanza sui ricorsi contro le violazioni regolamentari, consegni ai direttori generali pareri che, nella stragrande maggioranza dei casi, portano all’annullamento delle sanzioni. La recente revisione dello Statuto, più che condurre gli organi collegiali a un semplice aggiornamento delle sanzioni, avrebbero dovuto comportare un totale rifacimento dei Regolamenti, che sono spesso il frutto di successive stratificazioni peggiorate da esercizi «calligrafici» sovente insensati.
Non è tardi. Si può
fare. Al netto dei termini imposti dal legislatore per l’aggiornamento (in
teoria, in tempo per l’anno scolastico 2025/26), le istituzioni scolastiche
hanno una potestà regolamentare piena. Provo a dare qualche suggerimento in sei punti e, come bonus, un esempio pratico.
Primo, l’impianto. Occorre ricordarsi, con Cicerone, che «summum ius, summa iniuria». Lenzuolate regolamentari abnormi, appesantite per ogni dove da aggettivazioni la cui enfasi è inversamente proporzionale all’efficacia; da procedure aggrovigliate e sovente insensate; dalla ricerca forsennata del singolo fatto e non della fattispecie; dalla previsione di automatismi che delegano al testo la sacrosanta discrezionalità da esercitare in ogni singolo caso, sono l’anticamera dell’inefficacia. Less is more, non mi stancherò mai di ripeterlo.
Peraltro, è discutibilile
andare ad ammonticchiare, in un unico regolamento, materie diverse, dall’uso
dei laboratori ai viaggi di istruzione. Nulla lo vieta, ma meglio, molto meglio,
costruire una «costellazione regolamentare» che, a partire dalla parte di
principi fissati nel Ptof, renda semplice la consultazione e l’applicazione
delle varie materie, oltre che dare loro un senso compiuto.
Secondo, la tecnica normativa. La gerarchia delle fonti, su cui vesso i miei studenti, non è un caldo consiglio… è la bussola. Occorre partire dallo Statuto, che è fonte legislativa secondaria inviolabile da una qualsivoglia deliberazione collegiale, richiamandolo puntualmente ed evitando la tentazione delle parafrasi, perché nell’applicare la norma «non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore» (articolo 12 delle Preleggi).
Lo Statuto segna una serie di principi, detta con precisione
organi e procedure. L’autonomia regolamentare va esercitata,
tassativamente, entro i confini della normativa vigente: piaccia o meno. La
norma fissa a maglie larghe ciò che l’istituzione scolastica deve declinare
colorando rigorosamente dentro i bordi.
Avere sottomano il quadro delle norme di riferimento è
essenziale. Si deve partire SEMPRE dalle norme come scritte e riportate sul
portale Normattiva, che le aggiorna in tempo reale, e non dalle epitomi che
variamente girano sul web, né tantomeno dalle interpretazioni di «ennesima»
mano.
Ora, se la norma prevede quali siano gli organi demandati a
irrogare sanzioni disciplinari a seconda dell’entità della pena presunta o
della fattispecie, tali disposizioni vanno riprodotte senza interpolazioni. Se
la norma prevede un collegamento tra alcune fattispecie di infrazioni e le
sanzioni massime, questi collegamenti vanno, altrettanto rigorosamente,
rispettati. L’ideale è allegare una tabella, magari su tre colonne…
comportamento, organo responsabile della verifica, sanzione eventuale minima o massima.
Terzo, va posta attenzione alla composizione degli organi…
il consiglio di classe, ad esempio, prevede, di norma, la presenza di TUTTE le
componenti, salvo i casi espressamente previsti (gli scrutini, per dirne una).
Siccome lo Statuto parla di «consiglio di classe», escludere i rappresentanti dei genitori e degli alunni
rende di per sé nulla ogni deliberazione. Un regolamento può agevolmente
disciplinare i casi di incompatibilità e le eventuali sostituzioni, e in questo
aspetto esercita la sua autonomia.
Uno degli errori più frequenti (ed errore equivale anche in
questo caso ad annullamento) è far corrispondere uno o più componenti del
consiglio di istituto e dell’organo di garanzia… trascurando il fatto che le
due composizioni devono essere tassativamente diverse nei membri (con
l’eccezione del DS che lo presiede, perché ciò è espressamente previsto dallo Statuto), per un semplice
ed evidente principio di garanzia. Nulla vieta di procedere all’elezione delle
componenti studenti/genitori contestualmente all’elezione degli altri organi
collegiali.
Quarto. Lo Statuto riprende, nei commi dall’1 al 5
dell’articolo 4, i capisaldi del diritto moderno: la natura temporanea,
progressiva, proporzionata delle sanzioni, la finalità educativa, il diritto al
contraddittorio, la salvaguardia della libertà di opinione (ricordo qui il caso
dell’Istituto
Barozzi di Modena). Vanno rigorosamente rispettati. E sono principi cui
ripugna l’automatismo nelle sanzioni, come se fosse una sorta di «patente a
punti». Faccio un esempio: l’esclusione dalle uscite didattiche non può essere
una sanzione generica, né può essere a ben vedere una sanzione. Il consiglio di
classe la può deliberare, certo. Ma deve essere motivata sulla base di
comportamenti specifici e assodati. Non solo: siccome uscite, viaggi di
istruzione e quant’altro sono a tutti gli effetti attività DIDATTICHE, lo
studente escluso deve svolgere attività che siano collegate ai risultati di
apprendimento previsti.
Quinto, il rapporto tra regolamento e comportamento. Sussiste, ovviamente, e come richiamato dallo Statuto, un rapporto tra «infrazione disciplinare» e «voto di comportamento». Ma anche il voto di comportamento ha, alle spalle, una valutazione basata su criteri, non su automatismi. Tralascio i casi in cui le delibere hanno confuso quanto previsto dall’articolo 3, comma 1 del dlgs 62/2017 («La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza») con le «competenze per l’apprendimento permanente» e inserito illegittimamente tra i criteri di valutazione del comportamento «imparare ad imparare» e «spirito d’iniziativa» (quest’ultimo con i seguenti indicatori: «Uso delle conoscenze apprese per realizzare un prodotto. Capacità di organizzare il materiale»).
Osservo che c’è una differenza sostanziale tra «misurazione» e «valutazione» (evidenziata da Visalberghi settant’anni fa…), tra «istruttoria» e «voto»; e che già in altri ambiti la magistratura amministrativa (visto che si agita a ogni piè sospinto il fantasma del contenzioso) ha bastonato in ambito valutativo, se mi si perdona il bisticcio, l’uso sommario delle somme. Aggiungo: la banale «nota» sta a sé… è un richiamo a episodi incidentali: certo, possono influire sulla valutazione generale del comportamento (anche in questo caso… senza patente a punti…). Ma se, sfidando il buon senso e il fatto che ci si trovi in un ambiente educativo e non in un carcere, la si fa assurgere al rango di «sanzione disciplinare», allora vale il principio del contraddittorio, l’organo collegiale, etc. etc…
Sesto, il patto educativo di corresponsabilità. È
importante. E più sobrio e chiaro è, meglio è. Si tratta, invero, di un patto
anomalo, perché è un «prendere o lasciare» per il genitore, che tuttavia può
esercitare anche in questo caso l’opzione per altre istituzioni scolastiche.
Proprio l’articolo 5-bis dello Statuto, che
tratta del Patto (esteso, lo ricordo, sin dalla scuola primaria), prevede al
comma 3 che «nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività
didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più
idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la
presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli
studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del
patto educativo di corresponsabilità».
Non so quanto questa prescrizione sia in realtà applicata,
ma è paradossale, nel momento in cui si sottolinea la valenza dell'educazione
civica all’interno dell’istituzione, non siano condivise le regole che di quel
civismo sono parte sostanziale.
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