Il primo ciclo, l'esame di Stato e il voto di ammissione: ah, la media... ma quale media???
La norma da applicare è
l'articolo 2, comma 4 del DM
741/2017: «In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce
[…] sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri
e le modalità definiti dal collegio dei docenti […], un voto di ammissione
espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei
decimi». La norma ricalca la disciplina in vigore dal 2009 e si presta quale
esempio di come l'abitudine vada a incrostare la norma e di come il gemebondo
terrore del contenzioso, per la legge del contrappasso, finisca per incorrere
nella carta vetrata (a grana grossa!) delle magistrature amministrative.
Detto in soldoni, la norma NON parla di media dei voti, sul
computo della quale ho visto i Collegi docenti esercitarsi nelle modalità più
barocche, alcune delle quali (eterogenesi dei fini…) punitive di percorsi con
progressi degni dello Stardi deamicisiano. La norma parla, invece, di «percorso
scolastico triennale» da prendere in considerazione e di «criteri» definiti dal
Collegio docenti. C’è l’oggetto, c’è la modalità e ci sono anche, da tenere
sempre presenti, i principi previsti per la valutazione all’articolo 1, commi 1
e 2, del Dlgs
62/2017: per la parte di interesse, «la valutazione ha per oggetto il
processo formativo e i risultati di apprendimento […] documenta lo sviluppo
dell'identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione
alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze,[…] è coerente con
l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei
percorsi e con le Indicazioni Nazionali».
A rimettere le cose a posto, una sentenza del TAR Liguria (n.
569/2025) proclama che «in effetti sono ILLOGICI i criteri predisposti
dall’Istituto [media dei voti] per la valutazione del percorso
scolastico dell’ultimo triennio, senza previsione di un correttivo idoneo ad
evitare gli ingiusti livellamenti delle situazioni». Si dirà che una rondine
non fa primavera. Tuttavia, il giudice amministrativo ha colto in pieno la
volontà del legislatore e non vedo come altre sedi potrebbero esprimersi in
maniera diversa.
Ora, una valutazione, soprattutto se «complessiva», è frutto
di un’istruttoria, cioè della raccolta e dell’analisi di diversi elementi considerati
pertinenti. Anche quando la procedura è più formalizzata, un margine di
discrezionalità (basata su criteri… altrimenti sarebbe arbitrio) è SEMPRE nelle
mani di chi valuta. Il computo dei crediti in accesso all’esame di maturità è
basato sullo stesso principio: si parte, in quel caso, esplicitamente dalla media
dei voti conseguiti per ciascun annualità dell’ultimo triennio, ma si creano
delle «fasce» per l’attribuzione del «credito», seppure con una oscillazione
minima, affidate alla discrezionalità dei consigli di classe, anche se il
legislatore ha recentissimamente aggiunto la condizione che il punteggio più
alto «può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o
superiore a nove decimi». Attenzione… «può», non «deve». E lo
stesso voto finale prevede la possibilità, da parte delle commissioni, di integrare
«il punteggio fino a un massimo di tre punti ove il candidato abbia ottenuto un
punteggio complessivo di almeno novanta punti, tra
credito scolastico e prove d'esame», anche in questo caso sulla base di CRITERI
decisi dalla commissione, così come sulla base di CRITERI è stabilita la
possibilità di attribuire la lode.
Tornando a bomba: i voti conseguiti dagli alunni, anno per anno,
nel triennio della secondaria di primo grado sono certamente un elemento da
tenere in considerazione, anzi, nella massima considerazione. Ma non possono
essere lasciati da soli. La continuità nell’impegno ovvero il progresso negli
apprendimenti può essere un criterio validissimo. Può esserlo anche il
comportamento? Lo Statuto
delle Studentesse e degli studenti, dPR 259/1998, all’articolo 4, comma 3,
stabilisce che «nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può
influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.
L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento». Detto
che il voto di comportamento non fa parte della «media dei voti» perché la
media NON esiste, la norma vieta, correttamente, che incida sulle «singole
discipline». Ma il voto di ammissione, a mio avviso, proprio perché ha una
dimensione riassuntiva del percorso, può (attenzione… può, non deve) tenere
in considerazione anche il comportamento complessivo dell’alunno.
Altro capitolo riguarda l’extrascuola… che è un tema molto più delicato di quanto possa sembrare. Posso, ed è giusto farlo, dare valore a titoli acquisiti fuori dalle mura dell’istituto. Ma occorrerebbe anche prevedere la possibilità per chi, in quel determinato campo, è «capace e meritevole», di poter acquisire lo stesso titolo «anche se privo di mezzi». E starei anche attendo ad evitare effetti alla Melvin Sneedly, lo «studente modello» di Capitan Mutanda.
... Personalmente, ritengo che tenere in considerazione una pluralità di criteri, che siano tutti o in parte presenti, può rappresentare una buona soluzione.
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