Il primo ciclo, l'esame di Stato e il voto di ammissione: ah, la media... ma quale media???

Ho concluso un intervento formativo sulla valutazione, all'IIS Avogadro di Torino, prendendo in esame il voto di ammissione all'esame finale del primo ciclo, con una riflessione che vale la pena condividere, perché ancora una volta aiuta a verificare la distanza tra «ciò che è» e «ciò che dovrebbe essere»

La norma da applicare è l'articolo 2, comma 4 del DM 741/2017: «In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce […] sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti […], un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi». La norma ricalca la disciplina in vigore dal 2009 e si presta quale esempio di come l'abitudine vada a incrostare la norma e di come il gemebondo terrore del contenzioso, per la legge del contrappasso, finisca per incorrere nella carta vetrata (a grana grossa!) delle magistrature amministrative.

Detto in soldoni, la norma NON parla di media dei voti, sul computo della quale ho visto i Collegi docenti esercitarsi nelle modalità più barocche, alcune delle quali (eterogenesi dei fini…) punitive di percorsi con progressi degni dello Stardi deamicisiano. La norma parla, invece, di «percorso scolastico triennale» da prendere in considerazione e di «criteri» definiti dal Collegio docenti. C’è l’oggetto, c’è la modalità e ci sono anche, da tenere sempre presenti, i principi previsti per la valutazione all’articolo 1, commi 1 e 2, del Dlgs 62/2017: per la parte di interesse, «la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento […] documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze,[…] è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali».

A rimettere le cose a posto, una sentenza del TAR Liguria (n. 569/2025) proclama che «in effetti sono ILLOGICI i criteri predisposti dall’Istituto [media dei voti] per la valutazione del percorso scolastico dell’ultimo triennio, senza previsione di un correttivo idoneo ad evitare gli ingiusti livellamenti delle situazioni». Si dirà che una rondine non fa primavera. Tuttavia, il giudice amministrativo ha colto in pieno la volontà del legislatore e non vedo come altre sedi potrebbero esprimersi in maniera diversa.

Ora, una valutazione, soprattutto se «complessiva», è frutto di un’istruttoria, cioè della raccolta e dell’analisi di diversi elementi considerati pertinenti. Anche quando la procedura è più formalizzata, un margine di discrezionalità (basata su criteri… altrimenti sarebbe arbitrio) è SEMPRE nelle mani di chi valuta. Il computo dei crediti in accesso all’esame di maturità è basato sullo stesso principio: si parte, in quel caso, esplicitamente dalla media dei voti conseguiti per ciascun annualità dell’ultimo triennio, ma si creano delle «fasce» per l’attribuzione del «credito», seppure con una oscillazione minima, affidate alla discrezionalità dei consigli di classe, anche se il legislatore ha recentissimamente aggiunto la condizione che il punteggio più alto «può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi». Attenzione… «può», non «deve». E lo stesso voto finale prevede la possibilità, da parte delle commissioni, di integrare «il punteggio fino a un massimo di tre punti ove il candidato abbia ottenuto un punteggio complessivo di almeno novanta punti, tra credito scolastico e prove d'esame», anche in questo caso sulla base di CRITERI decisi dalla commissione, così come sulla base di CRITERI è stabilita la possibilità di attribuire la lode.

Tornando a bomba: i voti conseguiti dagli alunni, anno per anno, nel triennio della secondaria di primo grado sono certamente un elemento da tenere in considerazione, anzi, nella massima considerazione. Ma non possono essere lasciati da soli. La continuità nell’impegno ovvero il progresso negli apprendimenti può essere un criterio validissimo. Può esserlo anche il comportamento? Lo Statuto delle Studentesse e degli studenti, dPR 259/1998, all’articolo 4, comma 3, stabilisce che «nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento».   Detto che il voto di comportamento non fa parte della «media dei voti» perché la media NON esiste, la norma vieta, correttamente, che incida sulle «singole discipline». Ma il voto di ammissione, a mio avviso, proprio perché ha una dimensione riassuntiva del percorso, può (attenzione… può, non deve) tenere in considerazione anche il comportamento complessivo dell’alunno.

Altro capitolo riguarda l’extrascuola… che è un tema molto più delicato di quanto possa sembrare. Posso, ed è giusto farlo, dare valore a titoli acquisiti fuori dalle mura dell’istituto. Ma occorrerebbe anche prevedere la possibilità per chi, in quel determinato campo, è «capace e meritevole», di poter acquisire lo stesso titolo «anche se privo di mezzi». E starei anche attendo ad evitare effetti alla Melvin Sneedly, lo «studente modello» di Capitan Mutanda.

... Personalmente, ritengo che tenere in considerazione una pluralità di criteri, che siano tutti o in parte presenti, può rappresentare una buona soluzione.

C’è però un principio che occorre ribadire, per non essere fraintesi. Una valutazione o è rigorosa o non è una valutazione: al centro del sistema istruzione c’è il livello di acquisizione di determinati risultati di apprendimento, fissati dallo Stato al fine di dare omogeneità e valore ai titoli di studio. Alterare artificiosamente i risultati significa non valutare, ma attribuire un voto «a sentimento». Soprattutto, significa comportarsi come il medico pietoso che uccide il malato. 

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