«… e se mi fanno contenzioso?». Cosa dice DAVVERO la magistratura amministrativa in tema di valutazione.
Uno degli idola scholae più diffusi riguarda la supposta invasione di campo da parte della magistratura amministrativa nella valutazione finale e negli esami di Stato o di maturità. In sostanza, i TAR e il Consiglio di Stato farebbero come la fata Smemorina e trasformerebbero le zucche in carrozze. Posto che, anche se così fosse, a mezzanotte tutto tornerebbe alla normalità… ovviamente non è così. Ma le false convinzioni, che i social diffondono come i topi la peste nera, inducono a comportamenti sbagliati e a una pedagogia difensiva disfunzionale rispetto al ruolo di una istituzione scolastica. Peggio mi sento, scatenano pressioni che inducono in errore (che tanto più brucia, quanto più si sa che si sta sbagliando) anche chi mette in atto comportamenti virtuosi, non perché sia investito di chissà quale scienza, ma perché si è dato la briga di leggere le norme e perché possiede anche solo i rudimenti della professione.Come ha recentemente scritto un mio lettore, «paradossalmente,
ciò che conta davvero -- l'aspetto progettuale e programmatico -- viene
liquidato come inutile orpello burocratico, per valorizzare solo l'adempimento
del numero sul registro elettronico (anzi, peggio: si piegano le scelte
collegiali e la libertà di insegnamento alle richieste tecniche della
piattaforma, del tipo "ma su Spaggiari è indicata la media
aritmetica"). Ma così facendo ci si espone proprio a quei ricorsi che si
vogliono evitare. Si somministrano prove che non tengono conto dei criteri di
valutazione deliberati; PEI contraddittori e/o incompleti (percorso con prove
equipollenti, senza indicare i criteri di valutazione); criteri che vengono
modificati ex post, dopo la prova ("se l'ha fatta perfetta, allora era
troppo facile, quindi metto 8"); misure compensative che vengono
considerate come un vantaggio dopo la prova, con riduzione del voto; oppure il
rifiuto di correggere illogicità presenti nei PDP in virtù del "si è
sempre fatto così", eccetera. Cioè: si critica la burocratizzazione della
scuola, ma ci si comporta come ragionieri, pensando più al numero che a ciò che
sta dietro e lo giustifica (criteri, delibere, scelte collegiali e finalità)».
Posto che i comportamenti elencati sarebbero TUTTI sanzionabili, e gravemente,
visto che infettano la sfera dei doveri professionali, vediamo cosa dicono davvero
le sentenze.
Ho letto, in maniera sistematica, i pronunciamenti più
recenti e significativi del Consiglio di Stato e dei TAR. Un’analisi più
approfondita comporterebbe ovviamente anche la lettura delle carte, ovvero del
ricorso e della cosiddetta «difesa erariale», tuttavia alcuni principi possono
facilmente essere estratti.
Tutte le sentenze, intanto, sono basate sulla lettura delle
norme. Siccome sono poche e anche chiare, la magistratura si ispira al noto
brocardo latino, validissimo nel nostro caso: «In claris non fit
interpretatio». Non ci sono dunque sentenze sconnesse o interpretazioni
fantasiose. Se l’istituzione scolastica segue le norme (VERE) è a posto. Nulla
più, nulla meno. In seconda battuta, la magistratura controlla se non vi siano «vizi
di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti»
nelle decisioni assunte dai Consigli di classe o dalle Commissioni d’esame.
La maggiore attenzione occorre farla nel I ciclo di
istruzione, segnatamente per quanto riguarda la secondaria di I grado.
Anche qui, nulla di strano. Mentre il dPR 122/2009, nella sua originaria
versione che, come noto, riguardava TUTTI i gradi di istruzione, prevedeva che
la promozione comportasse la sufficienza in tutte le discipline, il dLGS
62/2017 ha previsto che il passaggio da un anno all’altro possa avvenire anche
in caso di discipline con valutazioni insufficienti e che il mancato
superamento dell’anno scolastico possa essere deliberato dal Consiglio di classe,
a maggioranza, solo con adeguata MOTIVAZIONE. Sul punto, il Consiglio di Stato è netto, e
vale la pena citarne le parole per esteso: «Affinché il consiglio di classe,
nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, possa legittimamente
rifiutare l’ammissione dell’alunno alla classe successiva, occorre una
decisione espressa corredata da “adeguata motivazione”, dovendo indicarsi le
ragioni per le quali nel caso concreto, avuto riguardo alla posizione del
singolo studente, non possa operare la regola generale, di prosecuzione del
percorso di studi con l’ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo.
Nel ricostruire l’intensità dell’onere motivazionale gravante
sull’Amministrazione, assume rilevanza la previsione di cui all’art. 6, comma
3,cit., che impone all’istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia
organizzativa e didattica, di attivare (significativamente, il dato positivo
impiega la locuzione “attiva”, espressiva della natura vincolata dell’attività
conseguentemente da svolgere) specifiche strategie per il miglioramento dei
livelli di apprendimento, una volta rilevate, all’esito delle valutazioni
periodiche o finali degli alunni, carenze nell’acquisizione dei livelli di
apprendimento in una o più discipline… la non ammissione alla classe successiva
necessita di un’adeguata motivazione che dia conto:
- delle specifiche strategie per il miglioramento dei
livelli di apprendimento attivate dall’istituto scolastico una volta rilevate,
in corso d’anno, le carenze dell’alunno nell'acquisizione dei livelli di
apprendimento in una o più discipline;
- dell’esito negativo del percorso di recupero organizzato
tempestivamente dall’istituto scolastico, specificatamente rivolto al
superamento delle carenze rilevate e, dunque, al miglioramento dei livelli di
apprendimento;
- dell’impossibilità di recuperare le carenze rilevate
mediante strategie di intervento organizzabili dall’istituto procedente anche
successivamente alla valutazione negativa all’uopo espressa» (Cons. di Stato n.
638/2021).
L’aggancio motivazionale, inoltre, diventa insussistente nel
caso in cui manchino i criteri di valutazione, che sono il vero architrave del
sistema. Posto che è a mio avviso da irresponsabili promuovere all’anno
successivo in presenza di lacune tali da alimentare un deficit progressivo nell’apprendimento
e a spedire alla secondaria di secondo grado persone prive degli apprendimenti
di base, è comunque proprio della specifica natura del primo ciclo adoperarsi
per fornirli. Ma tra un impegno effettivo e il «todos caballeros»
ovviamente ce ne corre.
Sulla secondaria di secondo grado, anche in virtù
della diversa disciplina normativa, le sentenze sono granitiche. Se la
motivazione è ben espressa, non c’è ricorso che tenga. Non bastano, per essere
chiari, gli arzigogoli che ogni tanto ci si ritrova nei regolamenti di istituto,
tra insufficienze non gravi, gravi, loro numero, discipline o meno di
indirizzo. La norma è precisa e affida ai consigli di classe la decisione se
sospendere o meno il giudizio (come mi sgolo a ripetere, il debito formativo
non esiste più dal 2009…) nelle singole discipline insufficienti. La ripresa
dello scrutinio (per inciso… ANCHE a diversa e a volte inevitabilmente diversa
composizione del consiglio di classe) segue le stesse regole. Se la prova di
recupero è insufficiente, qualsiasi sia la disciplina, ciò costituisce
condizione necessaria e sufficiente per una valutazione insufficiente e per la
ripetizione dell’anno.
Sugli esami di Maturità, vale la pena di rilevare
come gli sproloqui in sede di verbalizzazione siano per lo più tautologici. A
contare è la motivazione, è vero, ma le griglie assolvono per loro natura
questa funzione: «La Commissione ha predisposto griglie di valutazione
articolate e precise, che riportano per ciascuna voce 5 descrittori;
utilizzando dette griglie ha valutato la prova del candidato assegnando un
punteggio ad ogni voce ed esprimendo una motivazione per ogni punteggio. L’onere
motivazione è stato ampiamente assolto, considerando soprattutto che, secondo
l’orientamento consolidato il voto numerico, anche con riguardo all'esame di
maturità, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della
Commissione stessa, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno
di ulteriori specificazioni e chiarimenti (da ultimo T.A.R. Ancona, sez. II,
19/04/2024, n.381) […] Il punteggio attribuito, pur opinabile come tutti i
giudizi espressi dalle commissioni nell'ambito degli esami, non risulta
irragionevole o implausibile, rientrando in quella soglia di fisiologica e
ineliminabile opinabilità (cd. margine di elasticità) che si ritiene
insindacabile ove non affetta da profili di palese inattendibilità o illogicità
manifesta, qui insussistenti, soprattutto a fronte di criteri molto
dettagliati, che hanno permesso di ricostruire l’iter logico seguito
nell’attribuzione del punteggio.» (TAR Lombardia su bocciatura all’esame di
Stato n. 03003/2025). E, ancora, il voto, in sede di esame, (IN SEDE DI ESAME!)
«quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la
necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione
nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa
esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il
profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da
parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di
valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con
evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante
l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione
manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima
prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto, di talché solo se mancano
criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il
punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in
forma numerica» (Cons. di Stato n. 7782/2024).
Un ultimo, ma non ultimo rilievo è rispetto agli alunni,
in generale, con Bisogni educativi speciali. Anche in questo caso, le Corti
sono attente a valutare caso per caso: «Il minore - sulla base di una diagnosi
funzionale deposita in atti (certificato dell’azienda ospedaliera
“Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro, 12 ottobre 2017) e ritenuta adeguata dal
Collegio - risulta affetto da “-OMISSIS-” e, dunque, presenta un “bisogno educativo
speciale”. Nonostante tale situazione, la scuola non si è attenuta agli
obblighi giuridici sopra riportati, non avendo adottato un adeguato “piano
didattico personalizzato” e impiegato idonei strumenti compensativi e misure
dispensative, con conseguente impedimento ad una inclusione effettiva
dell’alunno nel sistema educativo. Se fossero state adottate tali misure, gli
esiti negativi espressi nella valutazione finale avrebbero potuto essere
diversi» (Cons. di Stato, n. 6435/2021). Quando invece si seguono le regole,
ecco cosa succede: «il Consiglio di classe nell’esprimere il giudizio di non
ammissione risulta aver espressamente preso in considerazione la
condizione dell'alunna, facendo esplicito riferimento al mancato raggiungimento
degli obiettivi minimi richiesti come individuati nello specifico PDP
sottoscritto da tutte le parti: nel giudizio di non ammissione il Consiglio di
classe rappresenta le gravi fragilità dell’alunna, nelle materie scientifiche e
linguistiche, rimaste tali nonostante la revisione del PDP, l’esonero dalle
prove in lingua straniera e lo svolgimento delle verifiche orali programmate in
più date, come previsto dal ridetto Piano. La valutazione del Consiglio di
classe, seppur sintetica, individua chiaramente i fattori ostativi al
raggiungimento degli obiettivi formativi, giungendo a concludere nel senso del
mancato sviluppo delle capacità critiche ed espressive della ricorrente rispetto
al periodo di partenza ed al complessivo livello raggiunto, ritenuto inadeguato
a sostenere l’esame di Stato.» (TAR Lazio, n. 08100/2026).
Ma vi è di più: «Occorre sottolineare che, per costante
giurisprudenza, la mancata attuazione delle misure previste dal P.D.P. durante
l'anno scolastico da parte dell'Istituto non costituisce elemento idoneo a
giustificare una pronuncia di illegittimità riguardo al giudizio di non
ammissione alla classe, in particolare ove ampiamente motivato, così come nel
caso in esame, da una complessiva storia scolastica attestante la mancanza dei
necessari presupposti di diligenza, interesse e partecipazione da parte dello
studente pur posto in condizione di svantaggio, in linea con il principio di
libertà e quindi di responsabilità che informa un Ordinamento nel quale “i
capaci e meritevoli”, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i
gradi più alti degli studi secondo le previsioni dell’art. 34 della
Costituzione, non potendo quindi il giudizio sulla “capacità”, anche qualora
integrato per compensare situazioni particolari di svantaggio, operare
disgiuntamente da un giudizio sulla “meritevolezza”», (Cons. di Stato n.
4150/2025).
E restiamo sulla «meritevolezza»… tralascio il concetto
sfuggevole di merito. Resto sul concreto. La valutazione, ogni valutazione,
parte dall’analisi del grado di raggiungimento di uno standard prefissato
fondato su criteri e indicatori. La valutazione di una singola prova è retta
dai principi della prova stessa; la valutazione finale dai principi fissati a
livello collegiale. Ovvio che, se i principi mancano, crolla tutta la baracca.
E altrettanto ovvio che i principi non debbano essere le scombinate medie
allestite con foglio excell, che uniscono al difetto dell’astrattezza delle
medie su voti omogenei l’applicazione del noto paradigma con cui mia nonna
sanzionava le complicazioni inutili: fà i papòss ai musch – per i non
milanesi, fare le scarpe alle mosche … Sul punto, come non citare il TAR Liguria?
« In
effetti sono illogici - e fonte di disparità di trattamento – i criteri predisposti
dall’Istituto per la valutazione del percorso scolastico dell’ultimo triennio,
senza previsione di un correttivo idoneo ad evitare gli ingiusti livellamenti
delle situazioni di eccellenza determinati dagli arrotondamenti per difetto,
come quello verificatosi nel caso in esame» (TAR Liguria, n. 569/2025).
Al link trovate una cartella con una raccolta di sentenze. Vi rimando anche a un breve prontuario su Instagram con un elenco di elementi necessari e sufficienti a garantire una corretta valutazione.
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