«… e se mi fanno contenzioso?». Cosa dice DAVVERO la magistratura amministrativa in tema di valutazione.

Uno degli idola scholae più diffusi riguarda la supposta invasione di campo da parte della magistratura amministrativa nella valutazione finale e negli esami di Stato o di maturità. In sostanza, i TAR e il Consiglio di Stato farebbero come la fata Smemorina e trasformerebbero le zucche in carrozze. Posto che, anche se così fosse, a mezzanotte tutto tornerebbe alla normalità… ovviamente non è così. Ma le false convinzioni, che i social diffondono come i topi la peste nera, inducono a comportamenti sbagliati e a una pedagogia difensiva disfunzionale rispetto al ruolo di una istituzione scolastica. Peggio mi sento, scatenano pressioni che inducono in errore (che tanto più brucia, quanto più si sa che si sta sbagliando) anche chi mette in atto comportamenti virtuosi, non perché sia investito di chissà quale scienza, ma perché si è dato la briga di leggere le norme e perché possiede anche solo i rudimenti della professione.

Come ha recentemente scritto un mio lettore, «paradossalmente, ciò che conta davvero -- l'aspetto progettuale e programmatico -- viene liquidato come inutile orpello burocratico, per valorizzare solo l'adempimento del numero sul registro elettronico (anzi, peggio: si piegano le scelte collegiali e la libertà di insegnamento alle richieste tecniche della piattaforma, del tipo "ma su Spaggiari è indicata la media aritmetica"). Ma così facendo ci si espone proprio a quei ricorsi che si vogliono evitare. Si somministrano prove che non tengono conto dei criteri di valutazione deliberati; PEI contraddittori e/o incompleti (percorso con prove equipollenti, senza indicare i criteri di valutazione); criteri che vengono modificati ex post, dopo la prova ("se l'ha fatta perfetta, allora era troppo facile, quindi metto 8"); misure compensative che vengono considerate come un vantaggio dopo la prova, con riduzione del voto; oppure il rifiuto di correggere illogicità presenti nei PDP in virtù del "si è sempre fatto così", eccetera. Cioè: si critica la burocratizzazione della scuola, ma ci si comporta come ragionieri, pensando più al numero che a ciò che sta dietro e lo giustifica (criteri, delibere, scelte collegiali e finalità)». Posto che i comportamenti elencati sarebbero TUTTI sanzionabili, e gravemente, visto che infettano la sfera dei doveri professionali, vediamo cosa dicono davvero le sentenze.

Ho letto, in maniera sistematica, i pronunciamenti più recenti e significativi del Consiglio di Stato e dei TAR. Un’analisi più approfondita comporterebbe ovviamente anche la lettura delle carte, ovvero del ricorso e della cosiddetta «difesa erariale», tuttavia alcuni principi possono facilmente essere estratti.

Tutte le sentenze, intanto, sono basate sulla lettura delle norme. Siccome sono poche e anche chiare, la magistratura si ispira al noto brocardo latino, validissimo nel nostro caso: «In claris non fit interpretatio». Non ci sono dunque sentenze sconnesse o interpretazioni fantasiose. Se l’istituzione scolastica segue le norme (VERE) è a posto. Nulla più, nulla meno. In seconda battuta, la magistratura controlla se non vi siano «vizi di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti» nelle decisioni assunte dai Consigli di classe o dalle Commissioni d’esame.

La maggiore attenzione occorre farla nel I ciclo di istruzione, segnatamente per quanto riguarda la secondaria di I grado. Anche qui, nulla di strano. Mentre il dPR 122/2009, nella sua originaria versione che, come noto, riguardava TUTTI i gradi di istruzione, prevedeva che la promozione comportasse la sufficienza in tutte le discipline, il dLGS 62/2017 ha previsto che il passaggio da un anno all’altro possa avvenire anche in caso di discipline con valutazioni insufficienti e che il mancato superamento dell’anno scolastico possa essere deliberato dal Consiglio di classe, a maggioranza, solo con adeguata MOTIVAZIONE.  Sul punto, il Consiglio di Stato è netto, e vale la pena citarne le parole per esteso: «Affinché il consiglio di classe, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, possa legittimamente rifiutare l’ammissione dell’alunno alla classe successiva, occorre una decisione espressa corredata da “adeguata motivazione”, dovendo indicarsi le ragioni per le quali nel caso concreto, avuto riguardo alla posizione del singolo studente, non possa operare la regola generale, di prosecuzione del percorso di studi con l’ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo. Nel ricostruire l’intensità dell’onere motivazionale gravante sull’Amministrazione, assume rilevanza la previsione di cui all’art. 6, comma 3,cit., che impone all’istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e didattica, di attivare (significativamente, il dato positivo impiega la locuzione “attiva”, espressiva della natura vincolata dell’attività conseguentemente da svolgere) specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, una volta rilevate, all’esito delle valutazioni periodiche o finali degli alunni, carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline… la non ammissione alla classe successiva necessita di un’adeguata motivazione che dia conto:

- delle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento attivate dall’istituto scolastico una volta rilevate, in corso d’anno, le carenze dell’alunno nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline;

- dell’esito negativo del percorso di recupero organizzato tempestivamente dall’istituto scolastico, specificatamente rivolto al superamento delle carenze rilevate e, dunque, al miglioramento dei livelli di apprendimento;

- dell’impossibilità di recuperare le carenze rilevate mediante strategie di intervento organizzabili dall’istituto procedente anche successivamente alla valutazione negativa all’uopo espressa» (Cons. di Stato n. 638/2021).

L’aggancio motivazionale, inoltre, diventa insussistente nel caso in cui manchino i criteri di valutazione, che sono il vero architrave del sistema. Posto che è a mio avviso da irresponsabili promuovere all’anno successivo in presenza di lacune tali da alimentare un deficit progressivo nell’apprendimento e a spedire alla secondaria di secondo grado persone prive degli apprendimenti di base, è comunque proprio della specifica natura del primo ciclo adoperarsi per fornirli. Ma tra un impegno effettivo e il «todos caballeros» ovviamente ce ne corre.

Sulla secondaria di secondo grado, anche in virtù della diversa disciplina normativa, le sentenze sono granitiche. Se la motivazione è ben espressa, non c’è ricorso che tenga. Non bastano, per essere chiari, gli arzigogoli che ogni tanto ci si ritrova nei regolamenti di istituto, tra insufficienze non gravi, gravi, loro numero, discipline o meno di indirizzo. La norma è precisa e affida ai consigli di classe la decisione se sospendere o meno il giudizio (come mi sgolo a ripetere, il debito formativo non esiste più dal 2009…) nelle singole discipline insufficienti. La ripresa dello scrutinio (per inciso… ANCHE a diversa e a volte inevitabilmente diversa composizione del consiglio di classe) segue le stesse regole. Se la prova di recupero è insufficiente, qualsiasi sia la disciplina, ciò costituisce condizione necessaria e sufficiente per una valutazione insufficiente e per la ripetizione dell’anno.  

Sugli esami di Maturità, vale la pena di rilevare come gli sproloqui in sede di verbalizzazione siano per lo più tautologici. A contare è la motivazione, è vero, ma le griglie assolvono per loro natura questa funzione: «La Commissione ha predisposto griglie di valutazione articolate e precise, che riportano per ciascuna voce 5 descrittori; utilizzando dette griglie ha valutato la prova del candidato assegnando un punteggio ad ogni voce ed esprimendo una motivazione per ogni punteggio. L’onere motivazione è stato ampiamente assolto, considerando soprattutto che, secondo l’orientamento consolidato il voto numerico, anche con riguardo all'esame di maturità, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori specificazioni e chiarimenti (da ultimo T.A.R. Ancona, sez. II, 19/04/2024, n.381) […] Il punteggio attribuito, pur opinabile come tutti i giudizi espressi dalle commissioni nell'ambito degli esami, non risulta irragionevole o implausibile, rientrando in quella soglia di fisiologica e ineliminabile opinabilità (cd. margine di elasticità) che si ritiene insindacabile ove non affetta da profili di palese inattendibilità o illogicità manifesta, qui insussistenti, soprattutto a fronte di criteri molto dettagliati, che hanno permesso di ricostruire l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio.» (TAR Lombardia su bocciatura all’esame di Stato n. 03003/2025). E, ancora, il voto, in sede di esame, (IN SEDE DI ESAME!) «quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto, di talché solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica» (Cons. di Stato n. 7782/2024).

Un ultimo, ma non ultimo rilievo è rispetto agli alunni, in generale, con Bisogni educativi speciali. Anche in questo caso, le Corti sono attente a valutare caso per caso: «Il minore - sulla base di una diagnosi funzionale deposita in atti (certificato dell’azienda ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro, 12 ottobre 2017) e ritenuta adeguata dal Collegio - risulta affetto da “-OMISSIS-” e, dunque, presenta un “bisogno educativo speciale”. Nonostante tale situazione, la scuola non si è attenuta agli obblighi giuridici sopra riportati, non avendo adottato un adeguato “piano didattico personalizzato” e impiegato idonei strumenti compensativi e misure dispensative, con conseguente impedimento ad una inclusione effettiva dell’alunno nel sistema educativo. Se fossero state adottate tali misure, gli esiti negativi espressi nella valutazione finale avrebbero potuto essere diversi» (Cons. di Stato, n. 6435/2021). Quando invece si seguono le regole, ecco cosa succede: «il Consiglio di classe nell’esprimere il giudizio di non ammissione risulta aver espressamente  preso in considerazione la condizione dell'alunna, facendo esplicito riferimento al mancato raggiungimento degli obiettivi minimi richiesti come individuati nello specifico PDP sottoscritto da tutte le parti: nel giudizio di non ammissione il Consiglio di classe rappresenta le gravi fragilità dell’alunna, nelle materie scientifiche e linguistiche, rimaste tali nonostante la revisione del PDP, l’esonero dalle prove in lingua straniera e lo svolgimento delle verifiche orali programmate in più date, come previsto dal ridetto Piano. La valutazione del Consiglio di classe, seppur sintetica, individua chiaramente i fattori ostativi al raggiungimento degli obiettivi formativi, giungendo a concludere nel senso del mancato sviluppo delle capacità critiche ed espressive della ricorrente rispetto al periodo di partenza ed al complessivo livello raggiunto, ritenuto inadeguato a sostenere l’esame di Stato.» (TAR Lazio, n. 08100/2026).

Ma vi è di più: «Occorre sottolineare che, per costante giurisprudenza, la mancata attuazione delle misure previste dal P.D.P. durante l'anno scolastico da parte dell'Istituto non costituisce elemento idoneo a giustificare una pronuncia di illegittimità riguardo al giudizio di non ammissione alla classe, in particolare ove ampiamente motivato, così come nel caso in esame, da una complessiva storia scolastica attestante la mancanza dei necessari presupposti di diligenza, interesse e partecipazione da parte dello studente pur posto in condizione di svantaggio, in linea con il principio di libertà e quindi di responsabilità che informa un Ordinamento nel quale “i capaci e meritevoli”, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi secondo le previsioni dell’art. 34 della Costituzione, non potendo quindi il giudizio sulla “capacità”, anche qualora integrato per compensare situazioni particolari di svantaggio, operare disgiuntamente da un giudizio sulla “meritevolezza”», (Cons. di Stato n. 4150/2025).

E restiamo sulla «meritevolezza»… tralascio il concetto sfuggevole di merito. Resto sul concreto. La valutazione, ogni valutazione, parte dall’analisi del grado di raggiungimento di uno standard prefissato fondato su criteri e indicatori. La valutazione di una singola prova è retta dai principi della prova stessa; la valutazione finale dai principi fissati a livello collegiale. Ovvio che, se i principi mancano, crolla tutta la baracca. E altrettanto ovvio che i principi non debbano essere le scombinate medie allestite con foglio excell, che uniscono al difetto dell’astrattezza delle medie su voti omogenei l’applicazione del noto paradigma con cui mia nonna sanzionava le complicazioni inutili: fà i papòss ai musch – per i non milanesi, fare le scarpe alle mosche … Sul punto, come non citare il TAR Liguria? « In effetti sono illogici - e fonte di disparità di trattamento – i criteri predisposti dall’Istituto per la valutazione del percorso scolastico dell’ultimo triennio, senza previsione di un correttivo idoneo ad evitare gli ingiusti livellamenti delle situazioni di eccellenza determinati dagli arrotondamenti per difetto, come quello verificatosi nel caso in esame» (TAR Liguria, n. 569/2025).

Al link trovate una cartella con una raccolta di sentenze. Vi rimando anche a un breve prontuario su Instagram con un elenco di elementi necessari e sufficienti a garantire una corretta valutazione.

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