L'adozione dei libri di testo e la libertà di insegnamento. Prima parte: l'inquadramento giuridico.
L’adozione dei libri di testo e la
richiesta di materiale didattico si pongono al crocevia tra attribuzione degli
organi collegiali, libertà di insegnamento e diritto all’istruzione. Questo è
il primo di due post, dedicato all’inquadramento giuridico della questione,
mentre il secondo sarà indirizzato ad alcune proposte valutative. Come noto,
entro «la seconda decade di maggio» le istituzioni scolastiche devono
provvedere alla delibera relativa, che rientra tra le attribuzioni del collegio
docenti, organo sovrano in materia di funzionamento didattico dell’istituto. Si
tratta però di una sovranità limitata dalla libertà di insegnamento. Detto in
altre parole, il Collegio non può intervenire né come organo censore né può
conculcare il diritto di ciascun docente di avvalersi o non avvalersi di un
sussidio didattico. E qui mi sia consentito lasciare la parola alle Istituzioni di diritto scolastico pubblicate per Giappichelli assieme a Salvatore
Milazzo: «Più precisamente, tra i compiti principali attribuiti, al
collegio compete: curare la programmazione dell’azione educativa, nel rispetto
della libertà di insegnamento garantita per Costituzione a ciascun docente;
deliberare le modalità di articolazione periodica dell’anno scolastico;
provvedere all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e, nei
limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di istituto, alla
scelta dei sussidi didattici, fermo restando la possibilità delle cosiddette
“adozioni alternative”. Proprio questo aspetto merita un breve approfondimento
che può fare da cartina al tornasole per analoghi casi in cui è giocato
l’equilibrio tra scelte collegiali e libertà di insegnamento.
Le adozioni sono regolate dalla Nota annuale da parte del ministero che, al di là dei dettagli operativi, richiama,
sia pure per sommi capi, le disposizioni vigenti in materia e alcuni principi:
«Si ricorda ai dirigenti scolastici di esercitare la necessaria vigilanza
affinché le adozioni dei libri di testo di tutte le discipline siano deliberate
nel rispetto dei vincoli normativi» (e qui il riferimento è ai tetti di spesa e
agli elementi procedurali) «assicurando che le scelte siano espressione della
libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti... Le
istituzioni scolastiche che hanno deciso di non adottare libri di testo
accedono alla suddetta piattaforma specificando che si avvalgono di strumenti
alternativi ai libri di testo». Ovviamente, si può osservare che la Nota
semplifica e riassume situazioni più varie e complesse: specie alla primaria,
le «adozioni alternative» sono in capo ai team e la spesa è a carico dei
comuni: il che implica una maggiore proceduralizzazione; resta fermo che la
decisione per l’adozione alternativa può anche non coinvolgere l’intero
istituto o tutti i team e i docenti.
La norma base è rappresentata dall’art. 15
del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, che al comma 2 fissa, inequivocabilmente, il
principio dell’«eventualità» dell’adozione: «A partire dall’anno scolastico
2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatte salve l’autonomia
didattica e la libertà di scelta dei docenti nell’eventuale adozione
dei libri di testo o nell’indicazione degli strumenti alternativi prescelti, in
coerenza con il piano dell’offerta formativa, con l’ordinamento scolastico e
con il limite di spesa, nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto
dell’organizzazione didattica esistente, i competenti organi (scil.,
collegio docenti) individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in
tutto o in parte, nella rete internet».
L’adozione del libro di testo non è dunque
un obbligo, così come non vi è alcun obbligo di utilizzarlo, qualora sia stato
comunque adottato. Vi è, in effetti, un profilo anche costituzionale in merito.
La sfera della libertà di insegnamento non può infatti non riguardare anche gli
strumenti didattici, seppure con le mediazioni necessarie per evitare un
eccesso di spesa da parte delle famiglie, laddove questo rischio sia concreto.
Ovviamente, il docente resta responsabile della qualità e dell’efficacia dell’azione
educativa, ed è su questo aspetto (o meglio, sulla mancanza di questo
essenziale aspetto) che può incorrere nella sanzione della dispensa dal
servizio per incapacità ex art. 512 del Testo Unico. Il
principio della libertà di ricerca e di insegnamento è posto in equilibrio
funzionale con l’altro diritto, inalienabile, che è quello all’istruzione.
L’intermediazione del collegio riguarda,
di fatto, 1) l’approvazione in generale delle adozioni (attraverso un controllo
formale, visti i richiamati rischi di lesione della libertà di insegnamento,
salvo casi estremi di diniego da motivare) e 2) le cosiddette «adozioni
alternative», per disciplinare l’utilizzo del tetto di spesa previsto (anche in
questo caso, salvo stravaganze, il collegio effettua una presa d’atto) per
materiale didattico alternativo: in questo caso, una speciale casistica è
rappresentata dalla possibilità di adottare, caso per caso, specifico materiale
necessario all’individualizzazione funzionale al raggiungimento degli obiettivi
di apprendimento degli alunni con disabilità, con DSA o con altri BES.
Lo stesso d.l. n. 112/2008, all’art. 15,
comma 2-bis, disciplina una terza fattispecie particolare, in base alla
quale è l’istituzione scolastica a farsi editrice dei propri testi: «Gli
istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per
specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici
per la disciplina di riferimento; l’elaborazione di ogni prodotto è affidata ad
un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la
qualità dell’opera sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione
con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel corso dell’anno
scolastico. L’opera didattica è registrata con licenza che consenta la
condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la
fine dell’anno scolastico, al Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando
piattaforme digitali già preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti
scolastici e nell’ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’azione
“Editoria Digitale Scolastica”». Si trattò, all’epoca, di normare sulla base di
principi generali la preesistente attività della rete Book in progress,
nata spontaneamente a partire da alcune realtà di eccellenza (gli IIS Tosi di
Busto Arsizio e Majorana di Brindisi), anche a seguito dei dubbi espressi dalle
associazioni degli editori».
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