21 aprile 2024

L'adozione dei libri di testo e la libertà di insegnamento. Prima parte: l'inquadramento giuridico.

L’adozione dei libri di testo e la richiesta di materiale didattico si pongono al crocevia tra attribuzione degli organi collegiali, libertà di insegnamento e diritto all’istruzione. Questo è il primo di due post, dedicato all’inquadramento giuridico della questione, mentre il secondo sarà indirizzato ad alcune proposte valutative. Come noto, entro «la seconda decade di maggio» le istituzioni scolastiche devono provvedere alla delibera relativa, che rientra tra le attribuzioni del collegio docenti, organo sovrano in materia di funzionamento didattico dell’istituto. Si tratta però di una sovranità limitata dalla libertà di insegnamento. Detto in altre parole, il Collegio non può intervenire né come organo censore né può conculcare il diritto di ciascun docente di avvalersi o non avvalersi di un sussidio didattico. E qui mi sia consentito lasciare la parola alle Istituzioni di diritto scolastico pubblicate per Giappichelli assieme a Salvatore Milazzo: «Più precisamente, tra i compiti principali attribuiti, al collegio compete: curare la programmazione dell’azione educativa, nel rispetto della libertà di insegnamento garantita per Costituzione a ciascun docente; deliberare le modalità di articolazione periodica dell’anno scolastico; provvedere all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di istituto, alla scelta dei sussidi didattici, fermo restando la possibilità delle cosiddette “adozioni alternative”. Proprio questo aspetto merita un breve approfondimento che può fare da cartina al tornasole per analoghi casi in cui è giocato l’equilibrio tra scelte collegiali e libertà di insegnamento.

Le adozioni sono regolate dalla Nota annuale da parte del ministero che, al di là dei dettagli operativi, richiama, sia pure per sommi capi, le disposizioni vigenti in materia e alcuni principi: «Si ricorda ai dirigenti scolastici di esercitare la necessaria vigilanza affinché le adozioni dei libri di testo di tutte le discipline siano deliberate nel rispetto dei vincoli normativi» (e qui il riferimento è ai tetti di spesa e agli elementi procedurali) «assicurando che le scelte siano espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti... Le istituzioni scolastiche che hanno deciso di non adottare libri di testo accedono alla suddetta piattaforma specificando che si avvalgono di strumenti alternativi ai libri di testo». Ovviamente, si può osservare che la Nota semplifica e riassume situazioni più varie e complesse: specie alla primaria, le «adozioni alternative» sono in capo ai team e la spesa è a carico dei comuni: il che implica una maggiore proceduralizzazione; resta fermo che la decisione per l’adozione alternativa può anche non coinvolgere l’intero istituto o tutti i team e i docenti.

La norma base è rappresentata dall’art. 15 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, che al comma 2 fissa, inequivocabilmente, il principio dell’«eventualità» dell’adozione: «A partire dall’anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatte salve l’autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti nell’eventuale adozione dei libri di testo o nell’indicazione degli strumenti alternativi prescelti, in coerenza con il piano dell’offerta formativa, con l’ordinamento scolastico e con il limite di spesa, nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell’organizzazione didattica esistente, i competenti organi (scil., collegio docenti) individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet».

L’adozione del libro di testo non è dunque un obbligo, così come non vi è alcun obbligo di utilizzarlo, qualora sia stato comunque adottato. Vi è, in effetti, un profilo anche costituzionale in merito. La sfera della libertà di insegnamento non può infatti non riguardare anche gli strumenti didattici, seppure con le mediazioni necessarie per evitare un eccesso di spesa da parte delle famiglie, laddove questo rischio sia concreto. Ovviamente, il docente resta responsabile della qualità e dell’efficacia dell’azione educativa, ed è su questo aspetto (o meglio, sulla mancanza di questo essenziale aspetto) che può incorrere nella sanzione della dispensa dal servizio per incapacità ex art. 512 del Testo Unico. Il principio della libertà di ricerca e di insegnamento è posto in equilibrio funzionale con l’altro diritto, inalienabile, che è quello all’istruzione.

L’intermediazione del collegio riguarda, di fatto, 1) l’approvazione in generale delle adozioni (attraverso un controllo formale, visti i richiamati rischi di lesione della libertà di insegnamento, salvo casi estremi di diniego da motivare) e 2) le cosiddette «adozioni alternative», per disciplinare l’utilizzo del tetto di spesa previsto (anche in questo caso, salvo stravaganze, il collegio effettua una presa d’atto) per materiale didattico alternativo: in questo caso, una speciale casistica è rappresentata dalla possibilità di adottare, caso per caso, specifico materiale necessario all’individualizzazione funzionale al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento degli alunni con disabilità, con DSA o con altri BES.

Lo stesso d.l. n. 112/2008, all’art. 15, comma 2-bis, disciplina una terza fattispecie particolare, in base alla quale è l’istituzione scolastica a farsi editrice dei propri testi: «Gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; l’elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell’opera sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel corso dell’anno scolastico. L’opera didattica è registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell’anno scolastico, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme digitali già preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell’ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’azione “Editoria Digitale Scolastica”». Si trattò, all’epoca, di normare sulla base di principi generali la preesistente attività della rete Book in progress, nata spontaneamente a partire da alcune realtà di eccellenza (gli IIS Tosi di Busto Arsizio e Majorana di Brindisi), anche a seguito dei dubbi espressi dalle associazioni degli editori».

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