Strumenti compensativi, misure dispensative e prove identiche, equipollenti, differenziate agli esami di Stato: una tabella pratica per sciogliere i dubbi.

Sull'argomento BES/esami di Stato sono già più volte intervenuto e quindi, per le considerazioni generali, rinvio al mio post  
«A proposito di prove equipollenti, strumenti compensativi, misure dispensative ed esami di Stato». Voglio però aggiungere un elemento  «pratico» e presentarvi una tabella operativa e riassuntiva che spero sia esaustiva (per quanto possibile!) e soprattutto comprensibile ai più. L’ho lasciata in formato word, in modo che possa essere usata con facilità. L'elenco degli strumenti compensativi, perfezionato anche con la collaborazione della "rete" organizzata dalla scuola-polo di Lecco, non è ovviamente esaustivo. Ne ho approfittato per precisare i confini del diritto a quelli che ho chiamato «Ausili professionali», collocati in una apposita colonna, e per richiamare i provvedimenti normativi essenziali, che rappresentano l'ancoraggio giuridico alle misure. Ognuno di loro è, peraltro, con un link al testo, che invito SEMPRE a consultare direttamente. Altra raccomandazione... si parte sempre dalla persona dell'alunno... ogni forma di personalizzazione e ogni strumento sono correlati al diritto all'istruzione e servono al suo esercizio. Non viceversa. Aggiungo una postilla, perché, ahimè, la stramaledetta abitudine ci porta a ragionare per compartimenti stagni. La differenza tra misure dispensative e strumenti compensativi vale, ovviamente, per ogni grado di istruzione e per ogni prova di verifica in itinere. Aggiungo che, a mio avviso, la loro eventuale adozione nel corso dell'anno scolastico rientra a pienissimo titolo nella libertà di insegnamento e PRESCINDE dalla formulazione di un PEI/PDP. Ciò vale soprattutto alla primaria, in cui tempi di apprendimento diversi non possono trasformarsi in lacune cognitive destinate ad essere inevitabilmente cumulative. Per usare una metafora, se Tizio ha una storta, deve poter utilizzare una stampella sino a che il piede non torna in salute...

Commenti

  1. Buongiorno Prof., sempre molto chiaro, grazie. Ho solo un dubbio sul considerare il tempo aggiuntivo come strumento compensativo perché non trovo il riferimento normativo. In particolare mi riferisco alla situazione dell'Esame di Stato per studenti con BES (non DSA). Può darmi qualche delucidazione?

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    1. Come ha visto, ho messo tutti i riferimenti normativi possibili ed esistenti rispetto alle varie tipologie nella quinta colonna, con il relativo link. Gli "strumenti compensativi" non possono essere che un concetto: perché variano in continuazione e perché farne una lista con pretese di esaustività finirebbe per stuzzicare l'ottusità di chi la prenderebbe per una tavola dei comandamenti. La didattica e la tecnologa sono in continuo cambiamento, e non possono essere cristallizzate. Non a caso, gli elenchi messi in norma sono dalla norma stessa definiti come "non esaustivi" (vedi, ad esempio, le Linee guida sui DSA che terminano un brevissimo elenco con un "etc"). Per gli alunni con BES individuati dal Consiglio di classe, il riferimento è all'art. 25 comma 6 dell'OM.

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  2. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

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  3. Gentile dott. Bruschi,
    la ringrazio per il lavoro che porta avanti in questo blog e per il prezioso strumento "Tabella prove Esami di Stato ..." che ha condiviso in questo articolo. A tal proposito le chiedo se inserire tra gli strumenti compensativi "Esercizi svolti da usare come guida" possa ingenerare un contenzioso con la Commissione d'Esame.
    La ringrazio

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    1. Siamo un poco border... ma dipende SEMPRE dal PEI... non da altro

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  4. Nel PEI, sezione 8.1, ho inserito la tabella in questione che prevede tra gli ausili didattici l'utilizzo, durante le verifiche, del quaderno con gli esercizi svolti. Con i colleghi curricolari temiamo però che la Commissione d'Esame possa non accogliere questo suggerimento. Se questa eventualità dovesse verificarsi cosa mi suggerisce di fare?
    La ringrazio

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    1. Come le ho già detto, occorre motivare nel PEI. Il presidente di commissione, nel caso abbia parere difforme, CHIAMA l'Ufficio territoriale... cosa che può fare anche la "parte interna", magari passando per il primo collaboratore (che solitamente presidia la scuola)

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