Abbecedario. Il regolamento d'istituto, qualche consiglio per la redazione...

Un’istituzione scolastica in provincia di Milano commina a un alunno, colpevole di una aggressione con lesioni dolose a un docente, la sanzione espulsiva: sospeso. La famiglia ricorre prima all’organo di garanzia interno, poi all’organo di garanzia dell’Ufficio scolastico regionale, il quale annulla la sanzione, a quanto è dato conoscere, per
una serie di vizi. Lascio ad altri la lamentazione «otemporaomores» e mi concentro su un altro aspetto.

La maggior parte delle sanzioni, in caso di ricorso, subisce infatti la stessa sorte, al di là della gravità dei comportamenti, spesso indiscutibile. Vizi nel regolamento di istituto e vizi nella procedura seguita fanno rintoccare la campana a morte a provvedimenti che pure il buon senso vorrebbe sacrosanti. 

In attesa dei decreti attuativi della legge 1° ottobre 2024, n. 150, e senza entrare nel merito politico delle scelte compiute dal Parlamento, la questione si presta a formulare un sommario «prontuario» di come una istituzione scolastica possa e debba esercitare l’autonomia regolamentare. Lo standard dei regolamenti di istituto e dei correlati patti educativi di corresponsabilità (lo standard… con le debite eccezioni), al netto dell’elenco di buoni propositi, si rivela infatti o lacunoso o inutilmente complicato proprio nelle parti giuridiche che gli sarebbero proprie.

Suggerisco quattro semplici punti, che peraltro possono essere agevolmente trasposti, nei loro principi, per sovrintendere alla stesura di altri atti regolamentari.

Primo. Una istituzione scolastica è un ambiente giuridico, la cui autonomia è funzionale all’esercizio del diritto dovere all’istruzione da parte degli alunni. L’autonomia regolamentare va esercitata, tassativamente, entro i confini della normativa vigente: piaccia o meno. Esiste un principio di gerarchia delle fonti che va rispettato, pena l’annullamento. La norma fissa a maglie larghe ciò che l’istituzione scolastica deve declinare colorando rigorosamente dentro i bordi. Un precetto valido sempre, che caliamo nel concreto del tema «regolamento di disciplina».

Avere sottomano il quadro delle norme di riferimento (il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 – lo Statuto delle studentesse e degli studenti – , il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 ) è essenziale. Si deve partire SEMPRE dale norme come scritte e riportate sul portale Normattiva, che le aggiorna in tempo reale, e non dalle epitomi che variamente girano sul web, né tantomeno dalle interpretazioni di «ennesima» mano.

Ora, se la norma prevede quali siano gli organi demandati a irrogare sanzioni disciplinari a seconda dell’entità della pena presunta o della fattispecie, tali disposizioni vanno riprodotte senza interpolazioni. Se la norma prevede un collegamento tra alcune fattispecie di infrazioni e le sanzioni massime, questi collegamenti vanno, altrettanto rigorosamente, rispettati. L’ideale è allegare una tabella, magari su tre colonne… comportamento, organo responsabile della verifica, sanzione eventuale minima o massima.

Ricordo sempre che, ad oggi, lo Statuto delle studentesse e degli studenti prevede i casi in cui la sanzione sia commutabile in attività, e, attenzione, al momento la commutabilità è SEMPRE prevista (art. 4, comma 5: «Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica»), con l’eccezione, a mio avviso, delle sanzioni espulsive previste all’articolo 4, commi 9 e 9-bis (ma, anche in questo caso, il regolamento può disciplinare i casi di commutazione).

Secondo. Va posta attenzione alla composizione degli organi… il consiglio di classe, ad esempio, prevede, di norma, la presenza di TUTTE le componenti, salvo i casi espressamente previsti (gli scrutini, per dirne una). Siccome lo Statuto parla di «consiglio di classe», escludere genitori e alunni rende di per sé nulla ogni deliberazione. Un regolamento può agevolmente disciplinare i casi di incompatibilità e le eventuali sostituzioni, e in questo aspetto esercita la sua autonomia. 

Uno degli errori più frequenti (ed errore equivale anche in questo caso ad annullamento) è far corrispondere uno o più componenti del consiglio di istituto e dell’organo di garanzia… trascurando il fatto che le due composizioni devono essere diverse nei membri (con l’eccezione del DS, come espressamente previsto dallo Statuto), per un semplice ed evidente principio di garanzia. Nulla vieta di procedere all’elezione delle componenti studenti/genitori contestualmente all’elezione degli altri organi collegiali.

Terzo. I diritti vanno sempre garantiti: il diritto a difesa, ad esempio, non può essere mai negato, a partire come è ovvio dal contraddittorio, ma del diritto a difesa fanno parte anche le tempistiche procedurali. Nel momento in cui il regolamento le scandisce, quella scansione va rispettata.

Quarto. Il patto educativo di corresponsabilità è importante. E più sobrio e chiaro è, meglio è. Si tratta, invero, di un patto anomalo, perché è un «prendere o lasciare» per il genitore, che tuttavia può esercitare anche in questo caso l’opzione per altre istituzioni scolastiche.

Proprio l’articolo 5-bis dello Statuto, che tratta del Patto (esteso, lo ricordo, sin dalla scuola primaria), prevede al comma 3 che «nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità». 
Non so quanto questa prescrizione sia in realtà applicata, ma è paradossale, nel momento in cui si sottolinea la valenza dell'educazione civica all’interno dell’istituzione, non siano condivise le regole che di quel civismo sono parte sostanziale. Anche perché lo Statuto non è «solo» la parte disciplinare, non è solo «doveri» e sanzioni, ma anche «diritti» dello studente (che hanno come corollario i doveri professionali del personale scolastico), primi tra i quali il «diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata» e il «diritto a una valutazione trasparente e tempestiva», la cui violazione, sia detto per inciso, può essere denunciata anch’essa all’Organo di garanzia dell’USR, ai sensi dell’articolo 5, evitando così che denunce variamente indirizzate finiscano nel vuoto. 

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