Abbecedario. Il regolamento d'istituto, qualche consiglio per la redazione...
La maggior parte delle sanzioni, in caso di ricorso,
subisce infatti la stessa sorte, al di là della gravità dei comportamenti, spesso
indiscutibile. Vizi nel regolamento di istituto e vizi nella procedura seguita
fanno rintoccare la campana a morte a provvedimenti che pure il buon senso
vorrebbe sacrosanti.
In attesa dei decreti attuativi della legge
1° ottobre 2024, n. 150, e senza entrare nel merito politico delle scelte
compiute dal Parlamento, la questione si presta a formulare un sommario «prontuario»
di come una istituzione scolastica possa e debba esercitare l’autonomia
regolamentare. Lo standard dei regolamenti di istituto e dei correlati patti educativi
di corresponsabilità (lo standard… con le debite eccezioni), al netto
dell’elenco di buoni propositi, si rivela infatti o lacunoso o inutilmente complicato
proprio nelle parti giuridiche che gli sarebbero proprie.
Suggerisco quattro semplici punti, che peraltro possono
essere agevolmente trasposti, nei loro principi, per sovrintendere alla stesura
di altri atti regolamentari.
Primo. Una istituzione scolastica è un ambiente
giuridico, la cui autonomia è funzionale all’esercizio del diritto dovere
all’istruzione da parte degli alunni. L’autonomia regolamentare va esercitata,
tassativamente, entro i confini della normativa vigente: piaccia o meno. Esiste
un principio di gerarchia delle fonti che va rispettato, pena l’annullamento. La
norma fissa a maglie larghe ciò che l’istituzione scolastica deve declinare colorando
rigorosamente dentro i bordi. Un precetto valido sempre, che caliamo nel
concreto del tema «regolamento di disciplina».
Avere sottomano il quadro delle norme di riferimento (il
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, il
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 – lo Statuto
delle studentesse e degli studenti – , il
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, il decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 ) è essenziale.
Si deve partire SEMPRE dale norme come scritte e riportate sul portale Normattiva, che le
aggiorna in tempo reale, e non dalle epitomi che variamente girano sul web, né
tantomeno dalle interpretazioni di «ennesima» mano.
Ora, se la norma prevede quali siano gli organi demandati a
irrogare sanzioni disciplinari a seconda dell’entità della pena presunta o
della fattispecie, tali disposizioni vanno riprodotte senza interpolazioni. Se
la norma prevede un collegamento tra alcune fattispecie di infrazioni e le
sanzioni massime, questi collegamenti vanno, altrettanto rigorosamente,
rispettati. L’ideale è allegare una tabella, magari su tre colonne…
comportamento, organo responsabile della verifica, sanzione eventuale minima o
massima.
Ricordo sempre che, ad oggi, lo Statuto delle studentesse e
degli studenti prevede i casi in cui la sanzione sia commutabile in attività,
e, attenzione, al momento la commutabilità è SEMPRE prevista (art. 4, comma 5:
«Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni
in attività in favore della comunità scolastica»), con l’eccezione, a mio
avviso, delle sanzioni espulsive previste all’articolo 4, commi 9 e 9-bis
(ma, anche in questo caso, il regolamento può disciplinare i casi di commutazione).
Secondo. Va posta attenzione alla composizione degli organi… il consiglio di classe, ad esempio, prevede, di norma, la presenza di TUTTE le componenti, salvo i casi espressamente previsti (gli scrutini, per dirne una). Siccome lo Statuto parla di «consiglio di classe», escludere genitori e alunni rende di per sé nulla ogni deliberazione. Un regolamento può agevolmente disciplinare i casi di incompatibilità e le eventuali sostituzioni, e in questo aspetto esercita la sua autonomia.
Uno degli errori più frequenti (ed errore equivale anche in
questo caso ad annullamento) è far corrispondere uno o più componenti del
consiglio di istituto e dell’organo di garanzia… trascurando il fatto che le
due composizioni devono essere diverse nei membri (con l’eccezione del DS, come
espressamente previsto dallo Statuto), per un semplice ed evidente principio di
garanzia. Nulla vieta di procedere all’elezione delle componenti
studenti/genitori contestualmente all’elezione degli altri organi collegiali.
Terzo. I diritti vanno sempre garantiti: il diritto a
difesa, ad esempio, non può essere mai negato, a partire come è ovvio dal
contraddittorio, ma del diritto a difesa fanno parte anche le tempistiche
procedurali. Nel momento in cui il regolamento le scandisce, quella scansione
va rispettata.
Quarto. Il patto educativo di corresponsabilità è
importante. E più sobrio e chiaro è, meglio è. Si tratta, invero, di un patto
anomalo, perché è un «prendere o lasciare» per il genitore, che tuttavia può
esercitare anche in questo caso l’opzione per altre istituzioni scolastiche.
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