Abbecedario. Lo scrutinio di fine anno, scrostato dall'abitudine

Gli scrutini di fine anno sono, assieme agli esami di Stato, il momento più «formalizzato» della valutazione degli alunni. Tradotto, significa che la norma traccia i confini e le regole entro cui, comunque, i team o i consigli di classe esercitano la loro discrezionalità didattica e docimologica. 

Ebbene, anche in questo caso e nonostante (o forse proprio per questo?) un quadro sostanzialmente asciutto e preciso, mi stanno arrivando quesiti basati su norme inesistenti (la formula classica è «mi hanno detto che c’è una legge che…»), quinci e quivi evocate a usbergo di comportamenti per lo meno discutibili. 

Vale la pena partire da ciò che c'è ed eliminare le incrostazioni date dall’abitudine.

La lettura delle norme e le finalità del percorso di istruzione fissano tre principi generali.

Il primo: la valutazione finale di ciascun anno scolastico va sempre SEMPRE correlata ai risultati di apprendimento significativi previsti per ciascuna disciplina e ai criteri (criteri) eventualmente fissati nel PTOF. La stella polare resta comunque, come per la valutazione periodica e in itinere, l’articolo 1 del d.lgs 62/2017 che fissa, in maniera piuttosto chiara, i principi che la devono ispirare.

Il secondo, correlato e logica conseguenza del primo: la «media» dei voti o dei giudizi è una comoda invenzione dell’abitudine, tra l’altro pedagogicamente disdicevole. Da più di un secolo, nessuna norma di nessun rango la ha mai prevista, con l’unica (parziale) eccezione della «fascia di attribuzione» del credito per gli esami di fine del II ciclo. 

Le prove svolte nel corso dell’anno, ovviamente, sono una parte essenziale dell’istruttoria complessiva: ma non sono esaustive, né, anche qualora si sia scelto di attribuire a ciascuna di esse una funzione sommativa e dunque un voto, il processo può esaurirsi in una «media». Aggiungo che rigore e «media» non sono affatto sinonimi. Se così fosse, il legislatore del passato casatiangentiliano ne avrebbe sparsa a profusione.... Ma così non è: leggere cosa prescriveva per gli scrutini finali la legge 899/1940, istitutiva della rigorosissima scuola media bottaiana.

Il terzo, e più importante: tutta la normativa batte e ribatte sulle iniziative o sulle strategie da mettere in campo per il recupero degli apprendimenti, tanto «in corso d’anno» quanto, nel primo ciclo, in esito agli scrutini, mentre per il secondo grado, sono formalizzati la «sospensione del giudizio» (non il «debito formativo», abrogato nel 2009) e le correlate iniziative di recupero estivo e di verifica

In ogni caso, la prima linea nel recupero degli apprendimenti è costituita da una valutazione che assolva alla funzione formativa, tanto negletta nella prassi quanto invece espressamente prevista dalla norma. Ma, su questo, vi rimando al mio intervento al Master in valutazione.

Andiamo dunque a vedere cosa prevede la normativa sugli scrutini finali per i vari gradi.

§ Per la scuola primaria, lo scrutinio di fine anno è normato dal d.lgs 62/2017, articolo 3:

«1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione».

L’OM 3/2025 indica la scala ordinale attraverso cui la valutazione finale è espressa, come noto in giudizi sintetici. Ho grassettato, non a caso, il passaggio «attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento» che proprio alla scuola primaria possono rivelarsi decisive per evitare un deficit cumulativo dell’apprendimento destinato a trascinarsi per il resto del percorso di studi. Già che ci siamo, al netto del fatto che il Collegio docenti può decidere se ricomprendere o meno, nella scheda di valutazione, gli obiettivi di apprendimento, ricordo che non solo le istituzioni scolastiche possono allegare, ad libitum, qualsiasi elemento ritengano utile, ma che maestre e maestri possono tranquillamente integrare la scheda con quanto a loro avviso può essere fruttuoso in previsione dell’anno successivo.

§ Sulla scuola secondaria di primo grado, gli articoli di interesse del d.lgs 62/2017 sono gli articoli 5 e 6. L’articolo 5 prevede che:

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Il principio delle deroghe (o, meglio, dei criteri di deroga: perché è solo il consiglio di classe a poter valutare nel concreto le singole situazioni) da parte del Collegio dovrebbe avere comunque a riferimento da un lato l’acquisizione degli obiettivi di apprendimento, dall’altro la loro eventuale recuperabilità per non rendere vano

Soprattutto, centrale è l’articolo 6:

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

2-bis. Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

Gli elementi di interesse sono tre: il primo, la possibilità di mancato superamento dell’anno non è presa all’unanimità, ma a maggioranza. Non esistono medie, numero di discipline insufficienti o altro. Il consiglio di classe è «docimologicamente sovrano». Resta però il dovere di attivare (secondo elemento di interesse), a specchio con la primaria, «specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento» nel caso di risultati insoddisfacenti.

Terzo elemento di interesse, la questione del «voto di ammissione» all’esame di fine primo ciclo, sul quale si è espresso recentemente il TAR Liguria per stigmatizzare l’uso della «media». Anche in questo caso, norme, giurisprudenza e indicazioni didattico-pedagogiche vanno a braccetto… ridurre il «percorso scolastico» alla «media dei voti» (a loro volta, con recidiva, frutto di medie) non è né docimologicamente né normativamente corretto.

§ Infine, la secondaria di secondo grado. A regolare il tutto è il dPR 122/2009, all’articolo 4, commi 5 e 6:

5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.

6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

Lo scrutinio di ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo è invece normato dal dlgs 62/2017: in questo caso, è rilevante l’articolo 13, comma 2, lettera d), recentemente modificato, il quale prevede da un lato che «nel caso di valutazione del comportamento pari a  sei  decimi» in sede di scrutinio di ammissione, «il  consiglio  di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo»; dall’altro che « Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo». Inoltre, proprio lo scrutinio di ammissione all’esame di Stato è l’unico caso dove la normativa fa esplicitamente riferimento alla «media» dei voti, ai fini dell’attribuzione della «fascia» del credito scolastico. Anche in questo caso, l’eccezione conferma la regola, visto che il Consiglio di classe esercita la propria discrezionalità nell’attribuzione della fascia alta o bassa del credito, fermo restando che «il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi».

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